La gestione pubblica dell’acqua è in serio
pericolo.
Negli ultimi anni l’art.
113, comma 5, del Testo Unico Enti Locali (che disciplina le modalità di
gestione dei servizi pubblici) è stato modificato due volte. La prima
con l’art. 35 Legge Finanziaria 2002 che imponeva agli Enti d’Ambito (ATO) di
affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato mediante gara ad evidenza
pubblica ma consentiva loro di evitare di andare subito a gara affidando,
direttamente ma temporaneamente, la gestione del S.I.I. ai Consorzi
Acquedottistici che, necessariamente, dovevano trasformarsi in SPA e dovevano
vendere mediante gara, entro due anni dall’affidamento, almeno il 40% delle
quote ai privati, pena la decadenza dall’affidamento stesso.
A
fine 2003 è intervenuta la seconda modifica dell’art. 113 grazie
all’art. 14 del c.d. Decretone” collegato alla Legge Finanziaria 2004.
Riprendendo un orientamento pacifico nella Comunità Europea, l’art. 14
cancella l’obbligo di privatizzare la gestione del S.I.I. ed introduce la
possibilità del c.d. “affidamento in house”. In sostanza l’Ente d’Ambito
può affidare direttamente la gestione ad SPA che abbiano capitale
interamente pubblico a condizione che a) gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulle SPA un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi; b) che la SPA realizzi la parte più importante della
propria attività con gli enti pubblici che la controllano.
In
Abruzzo, in applicazione dell’art. 35, alla fine del 2002 i Consorzi sono stati
trasformati in SPA e nel giugno 2003 sono stati fatti gli affidamenti diretti e
temporanei, imboccando la strada della privatizzazione cui inevitabilmente
l’art. 35 conduce. Attualmente tutti i soggetti interessati sostengono, a
parole, di voler usufruire dell’art. 14 e quindi di voler fare gli affidamenti
“in house” ma, di fatto, nessuna delle SPA ha adeguato il suo Statuto secondo le prescrizioni dello
stesso art. 14. Ora i tempi stringono: entro il 30 Giugno 2005 vanno fatte le
modifiche agli Statuti delle SPA e vanno fatti i nuovi affidamenti “in house”
perché, in mancanza, c’è il rischio concretissimo che si vada alla gara
di evidenza pubblica. Le SPA, infatti, non hanno fatto le modifiche statutarie previste dall’art. 14 ma
non hanno neanche venduto almeno il 40% delle quote ai privati, così
come previsto dall’art. 35. Ciò dovevano fare entro due anni,
cioè entro il 30 Giugno 2005, pena la decadenza dall’affidamento.
Infatti, pur sussistendo ancora una certa difformità di giudizi nell’interpretazione
delle norme vigenti, studi specializzati sostengono che la deroga al 31
dicembre 2006 come termine ultimo e inderogabile per le gare, non sia valida
per le Spa abruzzesi che hanno ricevuto l’affidamento in base all’Articolo 35.
In
Abruzzo si configura quindi il rischio concreto che le SPA decadano dagli
affidamenti e, a seguito di ciò, gli Enti d’Ambito siano costretti a
procedere con gare di evidenza pubblica.
Per evitare questo e per essere sicuri che gli affidamenti non decadano l’unica strada è quella da noi indicata: le SPA abruzzesi, interamente pubbliche, possono continuare a gestire l’acqua solo a condizione che, entro il 30 Giugno prossimo, modifichino i propri Statuti ed in tal modo possano ricevere direttamente un nuovo affidamento “in house”. Restare immobili significherebbe consegnare in breve tempo l’acqua abruzzese alle multinazionali.