ASSOCIAZIONE CIVICA PORTA NUOVA – VASTO

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COMUNICATO STAMPA                                         20 Ottobre ’06

 

 

UNA QUESTIONE “TECNICA” ?

 

Sembra fatta. Angelo Orlando (RC), l’assessore Caramanico (DS), e Giuseppe Tagliente (FI) hanno trovato un accordo.

Si chiamerà Riserva Regionale della Costa Teatina. Sarà, di fatto, una Riserva Regionale delle Aree di Risulta della Costa Teatina. Proteggerà qualcosa. Qualcos’altro –molto altro- sarà lasciato scoperto.

La tesi avanzata da diverse decine di associazioni locali, secondo le quali “la tutela delle aree dismesse del vecchio tracciato ferroviario è importante non di per se stessa, ma a condizione che sia parte di un progetto complessivo di difesa della costa” –una tesi semplice e di apparente buon senso- non è stata accolta.

E’ passato invece un progetto –meno semplice e francamente anche meno comprensibile- verso il quale le stesse associazioni, e non solo esse, avevano avanzato molteplici obiezioni: obiezioni giuridiche[1], legali[2], di semplice buon senso[3].

 

Era una scelta politica, e il ceto politico l’ha presa. Ne prendiamo atto, ma vorremmo che fossero almeno chiare –e attualmente non lo sono- le motivazioni.

 

L’unico politico che sino ad ora –a quanto ci risulta- si sia avventurato ad esporre pubblicamente le ragioni della scelta è stato Angelo Orlando, in un’intervista rilasciata[4] pochi giorni fa. Foss’anche solo per questo, la sua argomentazione merita di essere approfondita.

“Resta tuttavia il fatto” chiede la giornalista “che la costa resta fuori dalla sua proposta di legge. Come mai?” «Da parte mia e degli altri firmatari non c’è alcuna pregiudiziale, al contrario», risponde Orlando, «il problema è prevalentemente di natura tecnica. In questa fase la costa non può essere inclusa perché già esiste una legge per l’istituzione del parco nazionale della costa teatina».

La ragione della scelta politica è dunque –a detta del consigliere Orlando- una ragione tecnica.

 

Delle scelte politiche, in definitiva, non possiamo che prendere atto; ed è giusto che sia così. Ma delle ragioni tecniche possiamo discutere. E qui da discutere c’è molto. Anzi, diciamolo subito: l’argomentazione sottesa al ragionamento di Orlando ci pare del tutto priva di fondamento.

 

La tesi del consigliere di Rifondazione si basa su un semplice sillogismo:

  1. (premessa maggiore, implicita) Esiste una legge (la 394 del ’91, all’art. 22, comma 5) che dispone: “Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale”.
  2. (premessa minore) Ma “una legge per l’istituzione del parco nazionale della costa teatina” esiste. 
  3. (conclusione) Dunque nella Riserva Regionale “la costa non può essere inclusa”.

 

Il ragionamento non è corretto, perché la cosiddetta “legge per l’istituzione del parco nazionale della costa teatina” non ha istituito in verità un bel niente.

“La norma impugnata[5], infatti, non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione ma ne prevede l’istituzione a opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione. Essa promuove un procedimento e, al tempo stesso, fornisce la base legale del provvedimento istitutivo del Parco, con il quale il procedimento stesso è destinato a concludersi.” E’ insomma “il primo momento del procedimento, cioè la decisione iniziale che attiva le procedure”:la decisione che prelude, ma non è ancora,  la «istituzione».” 

Non sono parole nostre. Le ha scritte la Corte Costituzionale nella sentenza (la N. 422 del 18 ottobre 2002) con la quale ha respinto il ricorso della Regione Abruzzo proprio contro l’asserita istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina. Ad oggi il suddetto decreto del Presidente della Repubblica non è stato ancora emanato.

 

Il Parco Nazionale della Costa Teatina dunque non esiste. Di conseguenza non può essere preclusivo di niente, e men che meno (il che sarebbe, tra l’altro, ben paradossale) di un’azione di effettiva tutela della costa.

 

A Orlando, Tagliente e Caramanico l’onore, l’onere e la responsabilità ultima delle decisioni. Ma sia chiaro che esse sono decisioni politiche. L’alibi “tecnico” non lo possiamo proprio consentire.

 

 

 

 



[1] “Le riserve naturali sono costituite da aree […] che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” (Art. 2, comma 3, Legge 6 dicembre 1991, n.394 -Legge quadro sulle aree protette). “L’istituzione di una riserva naturale deve essere ancorata all’esistenza di specifici e ben individuati valori naturalistici” scrive, in una recente sentenza il T.A.R. della Campania (Sez. I - 10 gennaio 2005, n. 43). Pare difficile sostenere sia che il tracciato ferroviario possegga la caratteristica precipua di includere queste aree; sia che esse includano prevalentemente il tracciato ferroviario. Questo anzi è oggi verosimilmente un luogo piuttosto inquinato…

[2] Un vincolo sull’ex tracciato ferroviario esiste già: è l’Art. 41 della Legge Regionale 21 Giugno 1996, n. 38: “Lungo il tratto litoraneo tra Vasto e Ortona sulle aree del tracciato dismesso e da dismettere dalle Ferrovie dello Stato è preclusa temporaneamente ogni attività di trasformazione del suolo, diversa dalla destinazione a verde, in attesa del Progetto speciale territoriale d'iniziativa regionale [mai adottato, NdR] per la salvaguardia ambientale, ecologica e paesaggistica della zona”. Perché tutelare ciò che è già sottoposto a tutela?

[3] La porzione di territorio individuata dalla mappa delle aree ferroviarie in dismissione mostra una forma irregolare, a macchia di leopardo, in cui figurano persino due interruzioni. In queste condizioni, non prevedere la contestuale definizione di una fascia di protezione esterna significa rischiare molto seriamente di consegnare i terreni circostanti a quella speculazione edilizia che tutti dichiarano di aborrire.

[4] Il Centro, 18.10.06.

[5] Art. 8, comma 3, della legge 23 Marzo 2001, n. 93: “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina».”