Associazione civica Porta
Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
' 0873.60587
A: REGIONE
ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio
tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali
UFFICIO VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
Via Leonardo da Vinci
(Palazzo Silone )
67100
- L’Aquila
e, p.c., a: MINISTERO DELL’AMBIENTE
Direzione
Generale per la Protezione della Natura
Via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
ASSESSORE ALL’AMBIENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
Fernando Fabbiani
Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara
Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto
per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico
denominato “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un
Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di
servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico
Circolo Nautico di Vasto”.
Trasmettiamo le
osservazioni relative al progetto di realizzazione del porto turistico in
Località Fosso Lebba a Vasto, presentato dalla S.c.a.r.l. “Porto
Turistico Circolo Nautico di Vasto”, nonché allo studio di impatto ambientale
depositato presso la Regione Abruzzo in data 11 Aprile 2008 ai fini della Valutazione
di Impatto Ambientale.
Vasto, il 4 Giugno 2008
Michele Celenza
Presidente
dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto
Associazione civica Porta
Nuova – Vasto
via Osidia, 2 66054 Vasto (CH)
' 0873.60587
OSSERVAZIONI
alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa al Progetto per la realizzazione delle
opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso
Lebba – Vasto (CH).
Le
nostre osservazioni si dividono in tre capitoli:
1. A proposito della Direttiva Seveso.
2 A proposito della Direttiva Habitat.
3. Conclusioni.
1.1 Nella Sintesi Non Tecnica, e di conseguenza presumibilmente nell’intera
documentazione presentata dai proponenti il progetto, manca ogni riferimento alla contiguità (si veda l’Allegato 1) del sito prescelto per la costruzione del porto
turistico con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente
Rilevante. Il fatto, sia detto per
inciso, è già di per sé grottesco: un porto turistico attiguo a
uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (e, per buona misura, anche a un’industria insalubre
di prima classe, la Puccioni)
crediamo non abbia precedenti al mondo.
1.2. Una circostanza così macroscopica non poteva
non essere notata. Nel parere
depositato lo scorso 16 Gennaio, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Capo
dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V.
Ivan Savarese, si legge: “Lo scrivente non può non rilevare
-già da ora- alcune perplessità circa il progetto di cui si
discute atteso che l'opera dovrebbe essere realizzata nelle vicinanze
dell'attuale stabilimento della FOX PETROLI S.p.A., con possibili pericoli
legati alla tipologia di prodotto lavorato in caso di incidente. Tale
aspetto deve -a parere dello
scrivente- essere preso in primaria considerazione in sede di istruttoria
da parte degli Enti cui è demandata la responsabilità di valutare
questi aspetti.”[1]
[Grassetto nostro]
1.3. A questo proposito facciamo osservare quanto segue.
a)
L’Art. 12 della Direttiva Seveso II[2] prescrive: “Gli Stati membri provvedono affinché
nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione,
destinazione e utilizzazione dei suoli […]
si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e
limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi
mediante un controllo […] dei
nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano
aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”.
b)
La norma che, in
Italia, recepisce specificamente per gli aspetti urbanistici la Direttiva
Seveso –il D.M. 9 Maggio 2001- prevede (Art. 4, 1° comma) la redazione –da parte del Comune- di un Elaborato
Tecnico detto Rischio di incidenti rilevanti (RIR). E’ in
base ad esso che vanno stabilite le opportune distanze di sicurezza da
osservare da parte di nuovi insediamenti. “Entro
tre mesi dall'adozione” del Decreto, l’Art. 14, 3° comma, del DLgs. 334/1999 (e s.m.i.) dispone che, sulla scorta del
suddetto Elaborato Tecnico, “gli enti territoriali apportano, ove necessario, le
varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti
urbanistici”[3]. Né l’Elaborato Tecnico né la relativa variante al
PRG a Vasto sono mai stati realizzati.
c)
Il comma 4 del già citato D.M. 9 Maggio 2001 aggiunge: “In sede di formazione degli strumenti
urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si
deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali
e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.”
d)
Il
Comune di Vasto in sede di Conferenza
dei Servizi ha espresso lo scorso 16 Gennaio 2008 “parere urbanistico
favorevole in quanto l’opera
è conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale” (approvato nel Marzo 2001). Né nel PRG del Comune di
Vasto, né nel citato parere del Comune v’è la benché minima traccia
della presenza in loco di un impianto soggetto alla disciplina prevista nella
Direttiva Seveso. Insomma, l’opera è effettivamente conforme alle
previsioni del vigente Piano Regolatore Generale; ma solo perché il Comune è renitente
all’applicazione della legge.
1.4. L’Amministrazione comunale è inoltre
inadempiente rispetto al per due ulteriori aspetti, relativi all’informazione e
alla consultazione della popolazione, aspetti entrambi di una certa
gravità:
a)
Il Comune di Vasto
non ha ancora ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul
tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da
adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di
cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del
DLgs 334/1999; e ciò
sebbene essa lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute
negli anni dalla nostra associazione.
b)
La norma trova fondamento
e corrispondenza con l’Art. 13, primo comma, della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (cosiddetta Seveso II) [4];
c)
La zona in oggetto
ospita altresì un agglomerato residenziale. L’Art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. prevede che "la
popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio
parere nei casi di [...] creazione
di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti". Il comma 2 precisa che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito
del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento
di valutazione di impatto ambientale”.
d)
Qui il riferimento
è all’Art. 13, quinto comma,
della Direttiva cosiddetta Seveso
II[5]
In
data 4 Giugno 2008 la nostra associazione ha recapitato all’Ufficio protocollo
del Comune di Vasto –su cui ricade l’obbligo della consultazione della
popolazione- una formale diffida (Allegato 2), rivolta al Sindaco, perché ottemperi agli obblighi
suddetti.
2. A proposito della Direttiva Habitat
2.1. La Direttiva Habitat istituisce,
com’è noto, i cosiddetti SIC
(Siti di Interesse Comunitario).
La Valutazione d’Incidenza richiesta
da codesto Comitato di Coordinamento Regionale riguarda il progetto in
questione per l’appunto in quanto esso ricade nel bel mezzo dell’area SIC
IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Quest’ultimo è classificato come un SIC cosiddetto prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat sono detti “i tipi di habitat naturali che
rischiano di scomparire […] e per
la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità
particolare”.
Ebbene,
di ciò lo Studio d’Impatto Ambientale non tiene il minimo conto –neanche
nella versione redatta dopo le
osservazioni del Comitato. Addirittura nella Sintesi Non Tecnica non vi è menzione alcuna dell’esistenza del
SIC.
Come
si fa a ignorare una circostanza del genere? Sta di fatto che, mentre per il Formulario
Standard il SIC in questione ha “elevato valore ambientale per la
rarità delle specie e degli habitat”, secondo redattori della Sintesi Non Tecnica nell’area nella quale il porto turistico dovrebbe
sorgere vi sono “solo erbacce infestanti”[6]… Ciò, beninteso, senza la benché minima
dimostrazione. Il SIC,
per i proponenti il progetto, semplicemente non esiste.
2.2.
Va da sé che persiste così la violazione dell’Art. 5,
comma 3, del D.P.R. 8/9/1997 n.
357, che recepisce in Italia la
Direttiva Habitat: “I proponenti di interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente
ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno
studio volto ad individuare e valutare […]
i principali effetti che detti interventi possono avere […] sul sito di importanza comunitaria, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del[la] medesim[a]”.
3.
Conclusioni.
I
difetti appena esposti non appaiono sanabili. Chiediamo pertanto il rigetto del
progetto in esame per i seguenti motivi:
-
La manifesta carenza dei
presupposti minimi di legge, come illustrato nei punti 1.3. b), 1.3. c), 1.3. d), 1.4. a), 1.4.c) e 2.2.
-
La violazione
plateale di ben due direttive europee (la Direttiva Seveso e la Direttiva Habitat) come illustrato nei punti 1.3.a), 1.4.b), 1.4.d),
2.1.
Se ciò non fosse considerato, si aprirebbe
la strada ad un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura
di infrazione contro l’Italia, eventualità che la nostra associazione si
dichiara pronta ad esperire fino in fondo.
Vasto, il 4 Giugno 2008
Michele Celenza
Presidente
dell’ Associazione civica
Porta Nuova – Vasto
[1] PARERE DEPOSITATO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA PER IL GIORNO 16/01/2008 ED INDETTA CON NOTA PROT. N° 12829 IN DATA 27/07/2007 DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ' "FOSSO LEBBA" DEL COMUNE DI VASTO EX D.P.R. 509/1997.
[2] Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996.
[3] Il successivo comma 5-bis prevede che nelle zone interessate dagli stabilimenti a R.I.R. “gli Enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale”
[4]
“Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di
sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di
incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più
idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali
scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante”.
[5]
“5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il
suo parere nei casi seguenti: […] creazione
di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.”
[6] Pag. 6.