Vasto, il 4 Giugno 2008

 

 

 

Al Sindaco di Vasto

Avv. Luciano Lapenna

Palazzo di Città - Vasto

e p. c.

a S. E. il Prefetto di Chieti

Dott. Vincenzo Greco

Ufficio Territoriale del Governo

Corso Marrucino - Chieti

 

 

 

Il sottoscritto Michele Celenza, presidente dell’Associazione civica Porta Nuova, costituitasi a Vasto in data 28.11.’02, e regolarmente registrata;

 

in relazione

 

al “Progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di un Porto Turistico ubicato in località Fosso Lebba – Vasto (CH)”, presentato dalla Società Cooperativa di servizi a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) – “Porto Turistico Circolo Nautico di Vasto” presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale;

 

premesso

 

che è tuttora in corso la relativa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (i termini per la presentazione delle relative osservazioni scadranno il prossimo 10 Giugno);

 

considerato

 

-              che in sede istruttoria –com’è stato autorevolmente osservato in sede di Conferenza dei Servizi dallo stesso Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Vasto, T. V. Ivan Savarese- non è stata presa nella benché minima considerazione la circostanza della contiguità del sito sul quale dovrebbe sorgere l’opera in oggetto con l’area occupata dall’impianto della Fox Petroli SpA, stabilimento classificato a Rischio di Incidente Rilevante, e pertanto soggetto alla disciplina prevista dalla cosiddetta Direttiva Seveso;

 

-              che una ulteriore procedura di V.I.A  regionale è in corso attualmente per l’impianto della Fox Petroli S.p.A., a seguito del progetto da essa presentato di modifica e ampliamento dello stesso;

 

-              che il comune di Vasto deve ancora attuare le disposizioni del D.M. 5 Maggio 2001, che all’Art. 4 prevede la redazione di un Elaborato Tecnico Rischio di incidenti rilevanti (RIR), la cui mancanza ha a tutt’oggi impedito che venissero stabilite le opportune distanze di sicurezza da osservare nei confronti degli impianti rientranti nell'applicazione della Direttiva Seveso da parte di nuovi insediamenti;

 

rilevato

 

-              che la zona in oggetto ospita altresì un agglomerato residenziale, e che l’Art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 334/1999 (legge che recepisce in Italia la Direttiva Seveso II) prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di [...] creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti";

 

-              che il Comune di Vasto non ha ancora neppure ottemperato agli obblighi di informazione alla popolazione sul tipo di impianto, sulla natura del rischio, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del suddetto Decreto Legislativo 334/1999; e ciò sebbene la legge lo obblighi a farlo “tempestivamente”, e nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute dalla nostra Associazione;

 

preso atto

 

-              che il suddetto Art. 23 del Decreto Legislativo 334/1999 prevede, al comma 2, che "Il parere [della popolazione] è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale”, che, come in premessa, è tuttora in corso;

 

 

diffida

 

 

il Sindaco del Comune di Vasto:

 

1.         ad ottemperare tempestivamente agli obblighi di informazione della popolazione interessata dalla presenza dell’impianto della Fox Petroli SpA, di cui all’Art. 22, commi 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 334/1999;

2.         a promuovere ogni iniziativa utile –secondo il dettato dell’Art. 23, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 334/1999– finalizzata alla consultazione della popolazione interessata;

3.         a richiedere nelle sedi competenti, fino alla completa attuazione dei punti 1. e 2., la moratoria di ogni decisione in merito al progetto.

 

La diffida è inoltrata ai sensi dell’Art. 328, 2° comma, del Codice Penale.

 

Con osservanza.                                              

 

Michele Celenza                                                                         

 

 

 

Associazione civica Porta Nuova

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