ASSOCIAZIONE CIVICA PORTA NUOVA – VASTO
COMUNICATO STAMPA 24 Settembre ’05
PUNTA PENNA: UNA QUESTIONE AMBIENTALE. (seguito)
A
Punta Penna è situata, com’è noto, anche una zona industriale.
Tra gli altri, sono presenti in essa alcuni stabilimenti soggetti a una
specifica normativa. Questi non saranno qui considerati per se stessi, ma solo
in relazione alle responsabilità derivanti all’autorità pubblica
dalla loro presenza nell’area industriale. Quegli stabilimenti
sono:
2.1.
Lo stabilimento della “Industrie chimiche Puccioni” S.p.A. Lo
stabilimento Puccioni produce,
com’è noto, fertilizzanti
per l'agricoltura. Nel suo genere è uno dei maggiori in Italia, producendo
circa il 15% del fabbisogno nazionale con punte, in specifici settori,
superiori al 30%[1]. E’ classificato come industria
insalubre di I classe[2]. Queste industrie, dispone l’art.
216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie[3], “debbono essere isolate nelle campagne e tenute
lontane dalle abitazioni”.
Precisamente così l’autorizzazione comunale, il lontano 29 Ottobre 1963,
descriveva l’impianto: “una fabbrica [sita]
in aperta campagna e lontana dalle abitazioni”. La situazione è da tempo evidentemente mutata;
e da tempo avrebbe dovuto porre al Comune di Vasto (e ai partiti) il problema
della compatibilità dell’impianto con l’insediamento residenziale (le
case ATER) che sorge negli immediati paraggi.
Il
problema, naturalmente, non è stato posto. E, di conseguenza, neppure
è stata presa in considerazione la sua soluzione, così come
è prospettata dalla legge: “L'attivazione di un'industria, iscritta
nella prima classe, può essere permessa nell'abitato solo se
l'interessato ne dimostri l'innocuità alla salute del vicinato per i
nuovi metodi introdotti o le speciali cautele adottate[4]”.
Così la legge; e così anche una recente sentenza del TAR delle
Marche[5].
Non
risulta che il Comune di Vasto (il diretto interessato), in quarant’anni, abbia
mai richiesto una siffatta dimostrazione; né che abbia mai incaricato altri
enti (l’ARTA, o la ASL, ad esempio) di indagare nel merito[6].
2.2.
Lo stabilimento della Fox
Petroli S.p.A.. Lo stabilimento
e deposito di oli minerali della Fox
Petroli S.p.A., attivo già dal
1996, è il maggiore in Italia nel suo settore[7].
E’ classificato come uno stabilimento a rischio di incidente rilevante[8].
Che
cosa sono gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. A seguito del gravissimo incidente accaduto nel 1976
presso l’impianto Icmesa-Givaudan
di Seveso, in Lombardia, la Comunità Europea ha emanato, nell’arco di
poco più di un ventennio, ben tre direttive[9]
finalizzate alla prevenzione del rischio industriale. In base ad esse si definiscono “stabilimenti a rischio di incidente
rilevante” quelle industrie o
depositi che, sia per tipo e quantitativo di sostanze pericolose utilizzate,
sia per processi produttivi impiegati, potrebbero causare “un evento quale
un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità”[…]“che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno
dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose[10]”. In
Italia (a Giugno 2005) gli stabilimenti a rischio sono 1116; di questi 468 sono
definiti ad alto rischio[11]. Lo stabilimento vastese della Fox Petroli è per l’appunto uno stabilimento classificato ad
alto rischio di incidente rilevante.
Il
D. Lgs. 334/99. La materia, in
Italia, è normata dal D. Lgs. 334 del 17 Agosto 1999 (e successivi
decreti attuativi), che recepisce la direttiva Seveso II[12].
Esso dispone, a carico della Pubblica Amministrazione, tre ordini di obblighi
principali, che riguardano:
1)
Il controllo
dell’urbanizzazione. In relazione
alla “necessità di mantenere le opportune distanze
tra stabilimenti e zone residenziali[13]” il D.M. 9 Maggio 2001 (uno dei decreti attuativi
della 334/99) prevede:
a)
per il
Comune:
-
la
predisposizione di un elaborato tecnico (detto allegato rischi rilevanti
- RIR) che, come variante generale della pianificazione
urbanistica, determini le aree di danno e individui
la vulnerabilità ambientale;
-
ove necessario, la
modifica degli strumenti urbanistici, in funzione dei requisiti minimi di
sicurezza.
b)
per la
Provincia:
-
l’inclusione
nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) di
una specifica disciplina in merito.
Nessuna di queste misure risulta essere stata
adottata. Delle competenze provinciali nel merito si è occupata di
recente la sezione abruzzese di Legambiente[14]: “È un obbligo tassativo[15] della Provincia delimitare e pianificare le zone
interessate da queste attività a rischio”. Questo obbligo, prosegue il documento, è stato “ignorato
completamente”.
2)
L’adozione delle
migliori tecniche disponibili. L’art.
14, 6° comma, della 334/99 prevede che “in caso di
stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali
e zone di particolare interesse naturale” [a
Vasto, nei pressi dello stabilimento Fox, si ritrovano tutt’e tre le tipologie: il porto, le case ATER, la riserva regionale –nonché sito SIC- di Punta d’Erce] “il gestore deve, altresì,
adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e
per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il
Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi,
all'autorità competente le misure che intende adottare”. Dal Comune di Vasto non risulta sia mai partito un siffatto
invito.
3)
La diffusione
delle informazioni alla popolazione. L’art.
22 del decreto 334/99 prevede:
a)
per la Regione:
-
“La
regione provvede affinché il rapporto di sicurezza e lo studio di sicurezza integrato
siano accessibili alla popolazione interessata”.
b)
per il Comune:
-
“4. Il comune ove
è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente[16] a conoscenza della popolazione le informazioni fornite
dal gestore […] di cui
all'allegato V”. [Si tratta della Scheda
di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i
lavoratori, che il gestore, a norma
di legge, deve aver presentato entro il 13 ottobre 2000[17]].
“5. Le notizie di cui al
comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e […] devono essere aggiornate dal
sindaco”.
“6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e
sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite
dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente
rilevante. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso,
ridiffuse e aggiornate. Esse devono essere permanentemente a disposizione del
pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla
popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni. ”
Il Comune di Vasto non ha mai portato a conoscenza
della popolazione la Scheda di informazione sui rischi di incidente
rilevante. Le notizie in essa contenute
non le ha parimenti mai pubblicate. Le informazioni sulle misure di sicurezza
da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente
non sono mai state fornite alle persone che possono essere coinvolte. Infine
esse (nonostante l’ammirevole disponibilità degli uffici tecnici
comunali) non risultano reperibili, e pertanto non sono affatto a disposizione
del pubblico.
Forse non tutti
sanno che, su un caso analogo (de iure,
ovviamente non de facto),
è già intervenuta una sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo. Lo stabilimento in questione è il tristemente noto Petrolchimico di Manfredonia, uno stabilimento ad alto rischio di
incidente rilevante. Per “assenza d’informazione della popolazione
sui rischi corsi e sui provvedimenti da adottare in caso di incidente in
una industria chimica” la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo[18],
il 19 Febbraio 1998, ha condannato lo Stato italiano, per violazione
dell’articolo 8 della Convenzione Europea, al pagamento di “10.000.000 di
lire italiane a ciascuna ricorrente per il danno morale subito”. “Le ricorrenti [un gruppo di quaranta donne, NdR] sono
rimaste” così ha motivato la Corte,
“nell’attesa di informazioni essenziali che avrebbero permesso loro di valutare
i rischi che potevano derivare, su di loro e sui loro congiunti, dal fatto di
continuare a risiedere nel territorio del comune di Manfredonia, un comune
esposto al pericolo nel caso di incidente all’interno dello stabilimento.
La Corte constata, quindi, che lo Stato convenuto è venuto meno al suo obbligo di garantire il diritto delle ricorrenti al rispetto della propria vita privata e familiare, violando così l’articolo 8 della Convenzione[19]”.
2.3.
Considerazioni. Certamente non
vogliamo paragonare Vasto a Manfredonia; però è bene ricordare
che col rischio industriale non si scherza. Purtroppo, l’impressione che dalla disamina della situazione locale
si ricava è che, al contrario, vi sia stata negli anni –sul piano
politico, non su quello tecnico- una palese, e grave, sottovalutazione del
problema. La Seveso II dalle nostre parti non è ancora arrivata.
Auguriamoci solo che le circostanze non costringano i nostri amministratori ad
accorgersene quando sarà ormai troppo tardi.
[1] Fonte: www.puccioni.it.
[2] Così l’autorizzazione del Comune di Vasto del
29 Ottobre 1963. Le classi sono solo due. Alla prima appartengono gli impianti
potenzialmente più pericolosi.
[3] RD 27.07.1934 n. 1265.
[4] DPR 8 Novembre 2001, Regolamento di
semplificazione del procedimento di classificazione delle industrie insalubri, art. 4. La legge ripropone una formulazione
già presente nell’art. 216 del TULS.
[5] La sentenza si riferisce ad un’azienda nella zona di
insediamento della quale, precisamente com’è nel nostro caso, è intervenuto negli anni un mutamento della destinazione
urbanistica. “In considerazione del riferito intervenuto mutamento
della destinazione urbanistica della zona di insediamento […] bisogna convenire che la stessa non è
più isolata nella campagna, con la conseguenza che la sua permanenza in
un contesto residenziale-produttivo e, quindi, abitato, è condizionata
comunque all’introduzione di metodi di lavorazione ed a speciali cautele per
evitare che il suo esercizio arrechi nocumento alla salute dei vicini, come
previsto dal citato art.216 del R.D. n.1265 del 1934”. E ancora: “In considerazione
dell’attuale destinazione urbanistica della zona e della qualifica di industria
insalubre di prima classe che caratterizza l’impianto in questione, nonché
della contestuale presenza nelle vicinanze dello stesso di numerosi nuclei
abitativi, l’iniziativa assunta dall’Autorità comunale di imporre un
adeguamento dei sistemi produttivi, al fine di attenuare gli inconvenienti
igienico-sanitari […]
nei riguardi degli abitanti delle abitazioni vicine, appare conforme alla
legge, oltre che opportuna”. T.A.R. Marche, Ancona – 3 marzo 2004, n. 104. Si veda
anche: Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1985, n. 67.
[6] E’ vero che l’azienda si è dotata nel 2002 di
un sistema di gestione
ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 Ed. ’96. Ciò però non pare
qui di particolare rilievo, posto che: 1) L'ente di
certificazione (BVQI Italia S.P.A)
è un soggetto privato, accreditato da un altro soggetto privato (Sincert); 2) Non è prevista in UNI EN ISO 14001 la
cosiddetta dichiarazione ambientale,
ossia il documento che fornisce al pubblico o ad altri soggetti interessati
informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’azienda (la quale
dichiarazione è invece presente nelle certificazioni EMAS). Detto in due parole: “Il processo è un
miglioramento continuo, però un miglioramento rispetto a che cosa, se
noi non siamo in grado di sapere qual è lo stato attuale della nostra area?”: Maurizio Calabrese, (Legambiente, Comitato
Scientifico Regionale) in: La gestione sostenibile delle aree industriali
–strumenti e prospettive- Atti del
Convegno, Atessa, 28 Aprile 2004.
[7] Fonte: Agenzia delle Dogane, “Biodiesel:
assegnazione del contingente per l’annualità’2003-2004”, Roma, 13 Febbraio 2004. Alla Fox Petroli risulta assegnato un contingente di 110.000
tonnellate/anno.
[8] Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, “Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti”, Aprile 2005.
[9] 1982/501/CE (Seveso I); 1996/82/CE
(Seveso II); 2003/105/CE (Seveso III).
[10] 1996/82/CE art. 3, comma 5.
[11] In Abruzzo gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono 22 (7 in provincia di Chieti), dei quali 9 ad alto rischio (3 in provincia di Chieti, 2 dei quali nel vastese).
[12] La Seveso III avrebbe dovuto essere recepita entro il Luglio 2005. Anche in questo caso il governo italiano non ha rispettato i tempi.
[13] D.Lgs. 334/99, art. 14, comma
1.
[14] Maurizio Calabrese e Luzio Nelli (Legambiente), Osservazioni al Piano
Territoriale delle Attività Produttive della Provincia di Chieti, Giugno 2005.
[15] Il neretto è nel testo.
[16] Neretto nostro.
[17]
Essa deve contenere almeno: nome e indirizzo della società; responsabile
dello stabilimento; indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, isitituti,
uffici o altri enti pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è
comunicata l'assoggettabilità alla normativa, o a cui è possibile
richiedere inforniazioni in merito; descrizione della/delle attività
svolta/svolte nello stabilimento/deposito; descrizione del territorio
circostante (ricettori sensibili - quali: scuole; ospedali; uffici
pubblici; luoghi di ritrovo, ecc.-, altri impianti industriale presenti, ecc.),
nel raggio di 5 km; sostanze e preparati soggetti al DPR 175/88 [sostanze pericolose]; natura dei rischi di
incidenti rilevanti; tipo di effetto per la popolazione e per l'ambiente;
misure di prevenzione e sicurezza adottate.
[18] Sentenza del 19 febbraio 1998 sul ricorso n°
14967/89 presentato da Guerra ed Altri contro Italia.
[19] Qualcuno forse ricorderà che nello
stabilimento era occorso nel Settembre 1976 un gravissimo incidente chimico,
per il quale un processo penale è ancora in corso. A chi volesse saperne
di più si consiglia la lettura del libro: “I fantasmi dell’Enichem”, di Giulio Di Luzio (prefazione di Gianfranco Bettin),
Baldini Castoldi Dalai Editore.