ASSOCIAZIONE CIVICA PORTA NUOVA – VASTO
COMUNICATO STAMPA 22 Ottobre ’05
PUNTA PENNA: UNA QUESTIONE AMBIENTALE. (seguito)
La
zona di Punta Aderci, si legge in un documento ufficiale della precedente
amministrazione provinciale[1],
“è caratterizzata dalla presenza di notevoli oggetti e
attività differenti e confliggenti che complessivamente non
conferiscono, così come organizzati, una precisa identità al luogo”. Pare proprio il minimo che si possa dire. Abbiamo
visto che nella zona, contigui l’uno all’altro, stanno le case ATER, il porto,
la zona industriale. Ma ci sono anche, definiti entro perimetri in parte ma non
del tutto coincidenti[2],
il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Riserva Naturale Regionale Guidata di Punta d’Erce.
4.1. Il sito SIC. Proposto
nel Giugno 1995 e ratificato lo scorso 25 Marzo il SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna figura da allora nell’Elenco dei Siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale[3]. Nel formulario standard, a cura del
Ministero dell’Ambiente –Servizio Conservazione della Natura- esso risulta
così descritto: “Il sito costituisce uno dei rari tratti costieri
abruzzesi che ha mantenuto formazioni dunali. Ha valore paesaggistico per
l'esistenza di scogliere assai rare sulla costa abruzzese. Le fitocenosi e le
specie vegetali sono residuali ed in pericolo di scomparsa. Il sito ha
perciò un elevato valore ambientale per la rarità delle specie e
degli habitat e costituisce un riferimento didattico per lo studio di
comunità costiere abruzzesi”. Per
quanto sopra il sito è stato classificato quale habitat naturale
prioritario: così, secondo la
Direttiva Habitat[4] sono detti “i tipi di habitat naturali che
rischiano di scomparire […] e per
la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità
particolare”. In quanto habitat
naturale prioritario il sito gode del
grado massimo della protezione comunitaria prevista per i SIC. Riassumiamo sommariamente le misure di protezione
previste dalla direttiva:
a) “Gli Stati membri adottano le opportune misure per
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate” (art. 6, comma 2).
b) “Qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito […] forma
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. […] Le autorità
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto
dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione
pubblica” (art. 6, comma 3).
c) “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza
dello stato di conservazione delle specie e degli habitat […] tenendo particolarmente conto dei tipi di
habitat naturali e delle specie prioritari” (art. 11).
La normativa italiana[5]
ha delegato tutte queste attribuzioni alle Regioni. Con l’istituzione della Riserva
Regionale di Punta Aderci la Regione
Abruzzo dovrebbe, almeno sulla carta, avere sostanzialmente adempiuto a questi
obblighi. Ciò per la parte del SIC –la maggiore- che ricade nel perimetro
della riserva. Ne esiste però un’altra (32 ettari), non compresa nel
perimetro della Riserva Regionale. Questa, sfiorando lo stabilimento della Fox
Petroli, segue il tracciato della
costa dal porto al torrente Lebba fino ad oltrepassare punta Vignola; per essa
non risulta che la Regione Abruzzo abbia adottato mai –in dieci anni- alcun
provvedimento di tutela. Anzi.
4.1.1.
Il porticciolo turistico. “In
possesso di tutte le autorizzazioni”[6], ma sprovvisto sino ad ora dei fondi pubblici
necessari alla sua realizzazione (circa otto milioni di euro), nono della serie
sulla costa tra Pescara e Termoli[7],
attende ormai da otto anni di essere realizzato un porticciolo turistico di 518
posti-barca (ampliabili fino a 650), proprio alla foce del torrente Lebba. “Oltre
ai posti barca la struttura prevede uffici, locali commerciali, servizi e una sede per le attività
sociali e del Circolo nautico di circa 3mila metri quadri. Settecento, invece,
sono i parcheggi”[8]. Oltre ad avere tutte le autorizzazioni il progetto gode altresì dell’appoggio
esplicito –e, come si dice, trasversale- di gran parte della classe politica
locale: hanno già assicurato il proprio consenso l’ex assessore
regionale Massimo Desiati (AN), il consigliere regionale Giuseppe Tagliente
(FI), l’ex assessore provinciale Giacinto Mariotti (AN), il sindaco Filippo
Pietrocola (AN); ma lo scorso anno si è dichiarato “d’accordo anche
il neo assessore provinciale Luciano Lapenna [DS]”[9]. Unica
voce dissonante quella di Giuseppe Giangiacomo (FI), commissario uscente del
Coasiv: “l'approdo turistico andrà spostato […] quella della foce del torrente Lebba e' stata
una scelta davvero infelice”[10]. Può darsi che egli non abbia tutti i torti. E
ciò per almeno tre ordini di considerazioni:
1) Il porto turistico, secondo il progetto,
dovrebbe sorgere a pochi metri dallo stabilimento della Fox Petroli, un’impianto (l’abbiamo visto) ad alto
rischio di incidente rilevante. Abbiamo visto anche che di questi impianti si occupa la
cosiddetta direttiva Seveso II. Questa prescrive, all’art. 12: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle
rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione
e utilizzazione dei suoli […] si
tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le
conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi
mediante un controllo […] dei
nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano
aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”. La normativa nazionale[11]
attribuisce alla pianificazione provinciale le principali competenze in merito.
Abbiamo visto anche, tuttavia (al punto 2.2.), che la pianificazione
provinciale ignora del tutto l’intera questione degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante. Ne deriva una semplice conseguenza: qualora, perdurando
l’assenza di una pianificazione provinciale in merito, si desse nondimeno il
via all’insediamento, si aprirebbe la possibilità di un ricorso alla
Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia
per violazione dell’art. 12 della suddetta direttiva Seveso II.
2)
L’area del
progetto ricade nel bel mezzo del SIC,
e per di più di un SIC cosiddetto prioritario. Può darsi che il progettista, architetto
Umberto Gammieri, lo ignorasse. Sta di fatto che le sue recenti dichiarazioni,
secondo le quali “nel sito scelto […]
non c’è vegetazione di pregio”[12]
contraddicono nel modo più
diretto il formulario standard, per il quale –al contrario- esso ha “elevato valore ambientale per la rarità
delle specie e degli habitat” (vedi sopra). Prima di un intervento, quale la costruzione di un
porto turistico, che avrebbe un impatto distruttivo su una parte consistente
del SIC, è pertanto necessario,
a norma del citato art. 6, comma 3 della direttiva Habitat, l’avvio di un procedimento di valutazione di incidenza
ambientale. La competenza in merito spetta non al Comune, ma alla Regione[13].
A meno che il procedimento non sia stato tenuto segreto, non risulta che la
Regione sia stata investita in merito. Qualora si procedesse egualmente, anche
qui si aprirebbe la possibilità di un ricorso alla Commissione Europea
per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia. Ricordiamo che, per
un caso simile (ma non identico: il ricorso verteva sulla direttiva 85/337, questo
sarebbe sulla 92/43, e pare più grave) l’Italia è stata
già condannata dalla Commissione Europea[14]:
ci riferiamo al porticciolo turistico di Fossacesia.
3)
E i fondi? Riferiscono i
giornali[15] che,
per il reperimento dei fondi, la cooperativa cui il progetto fa capo fa
affidamento “sui contributi dell’Unione Europea”. Tra le tante incongruenze di questa vicenda questa ci
pare francamente la maggiore: l’Unione Europea dovrebbe finanziare un progetto
destinato a distruggere una parte rilevante di un Sito di Interesse Comunitario;
e che, oltre a ciò, violerebbe in un sol colpo due sue
direttive… Ciò appare paradossale.
4.2.
La Riserva Regionale. La Riserva Naturale Regionale Guidata di Punta Aderci è stata istituita
con la Legge Regionale n. 9 del 20 Febbraio 1998. L’art. 3 di questa
legge affida al Comune di Vasto la predisposizione del relativo Piano di
Assetto Naturalistico (PAN) che ne fissi i vincoli, ne regoli l’accesso e la fruizione,
lo doti infine di un comitato di gestione. Il Piano, la cui stesura fu affidata per la parte recnica alla
cooperativa Cogecstre di Penne, fu
approntato sin dal 1999. Approvato con delibera n. 18 del 28 Febbraio 2000 dal
Consiglio Comunale di Vasto, esso attende da allora di ottenere l’approvazione
dell’assemblea regionale la quale, secondo l’art. 4, sarebbe dovuta intervenire
entro 180 giorni. Valgono nel frattempo le Norme
transitorie di salvaguardia
di cui all’art. 9, che bloccano, o dovrebbero bloccare[16],
tutti gli interventi di trasformazione interni alla riserva. Queste, tuttavia,
si applicano esclusivamente all’interno del perimetro della riserva. Per le
zone limitrofe l’art. 4, ultimo comma, demanda al PAN il compito di “definire e regolamentare anche una fascia di
rispetto o area contigua”, nella
quale vigono vincoli specifici, ma meno restrittivi. Il Consiglio Comunale di
Vasto, nella stessa seduta del 28 Febbraio 2000, ne
ha deliberato una riduzione[17],
successivamente accolta dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Ridotta o
meno che sia, la fascia di rispetto non avrà alcun valore, e di
conseguenza non potrà sortire effetto alcuno sino all’approvazione, da
parte del Consiglio Regionale, del Piano di
Assetto Naturalistico. E’ questa, tre le
altre, una delle ragioni per cui ne sarebbe altamente raccomandabile una
sollecita approvazione. La legge prevedeva 120 giorni, e sino ad ora, 5 anni
non sono bastati. Ci si può chiedere la ragione di tanto ritardo
4.2.1.
Uno strano PAN. L’art. 19[18]. Per capire bene occorrerebbe vedere la
tavola della cosiddetta zonazione (ovvero partizione in zone) della Riserva,
che qui non possiamo tecnicamente riprodurre: il lettore dovrà
accontentarsi di una descrizione. La Riserva è stata dunque divisa in 16
diverse zone, ognuna con una propria destinazione d’uso. Le zone denominate da
B1 a B7 fanno parte del perimetro vero e proprio della Riserva, quelle da R1 a
R9 della fascia di rispetto. Ad ogni zona corrisponde sulla mappa una diversa
colorazione.
Osservata
con attenzione, la mappa riserva una caratteristica singolare. Nei pressi di
una nota discoteca è disegnata sulla mappa un’area perfettamente
rettangolare, di dimensione di 660 metri per 104, totalmente avulsa dal
contesto. Ad essa è stata attribuita una categoria specifica, che si
riscontra solo in quel punto della Riserva
Regionale: “Zona B6 - area di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare
già destinata ad uso industriale”. Effettivamente il luogo si trova in una posizione magnifica. Della zona
B6 si occupa l’art. 19 del Piano, che per apprezzare appieno occorre leggere integralmente:
Art.
19
B6 - Interventi urbanistico-edilizi, usi ed
attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare
già destinate ad uso industriale.
Sono ammessi:
a) interventi di restauro ambientale - paesaggistico atti al ripristino dei suoli parzialmente occupati dalla viabilità;
b) modifica della
viabilità esistente;
c) realizzazione di
“strutture leggere” qualificate architettonicamente e nel design (strutture lignee,
di metallo, di tipo misto o tensostrutture facilmente rimovibili) da destinare
a usi ludico-ricreativi o piccoli punti ristoro che abbiano complessivamente:
- una superficie coperta
del lotto non superiore al 30%;
- blocchi architettonici
aventi una superficie non superiore a mq 200; sono ammessi a riguardo
composizioni di più blocchi architettonici [non viene specificato quanti, NDR] purché
intervallati da spazi verdi;
- un’altezza massima, al
filo di gronda, pari a m 4,00; tensostrutture o architetture aventi strutture
tecnologiche complesse, ferma restando la qualità architettonica,
possono essere realizzate previo parere dell’Ente gestore della Riserva, anche
senza il rispetto del limite di altezza do m 4,00.
Detti interventi possono
includere spazi da destinare a giardini o spazi da destinare a parcheggio
alberato e/o interrato; quest’ultimo deve avere pavimentazione come definito
nell’art. 26.
Questo è l’articolo
19. Tra le tante considerazioni possibili (che lasciamo al lettore) ne
interessa qui una sola: l’articolo sembra la descrizione, anche piuttosto
dettagliata, di un progetto già pronto per essere realizzato, e di
impatto rilevante. L’attuale assessore provinciale al Turismo, Lapenna, aveva parlato,
orsono due anni, di “un vestito fatto su misura per
influenti personaggi cittadini”[19]: ci sembra ben detto. Tanto più che ben due
progetti, per la realizzazione di due distinti villaggi turistici[20],
risulterebbero effettivamente insistere sull’area. Uno di questi ricade
precisamente nella zona B6.
L’approvazione del PAN, invece che consentire una
maggiore e più accorta protezione della Riserva stessa, avrebbe
così seriamente rischiato di aprire le porte ad un intervento
speculativo senza precedenti. L’amministrazione comunale vastese
dell’epoca ha dato forse in questa occasione una
delle peggiori prove di sé, anteponendo apertamente l’interesse privato a
quello pubblico.
4.2.2. Com’è andata a finire. Date queste condizioni,
è abbastanza ovvio che le associazioni ambientaliste locali, e con esse
l’opposizione di sinistra presente nella scorsa legislatura in Consiglio
Regionale, facesse il possibile perché il Piano non fosse approvato… Finì che, nella seduta del 4 Novembre
2004, l’allora assessore regionale all’Ambiente, Desiati (AN), presentò
due emendamenti, uno dei quali sopprimeva quasi totalmente l’art. 19,
destinando la zona B6 a “orto
botanico e vivaio” [21]. Il tutto fu rispedito in commissione per
approfondimenti, e da allora non se n’è saputo più nulla. Nel
frattempo, da sei mesi, in Regione è cambiata la maggioranza. Chiediamo
a tutte le forze politiche: non sarebbe l’ora di approvare finalmente il PAN, magari all’unanimità, visto
l’accordo sostanzialmente raggiunto ormai da un anno?
4.3.
Considerazioni. Nel formulario
standard (aggiornato al Settembre
2003) il sito SIC di Punta D’Erce è definito come ”sito fortemente
vulnerabile, minacciato da infrastrutture turistiche, eccessiva
viabilità e ruderalizzazione della flora”. Abbiamo visto che la minaccia proviene da due fronti.
E che, in entrambi i casi, il ruolo della politica, e del ceto politico locale
in particolare, risulta essere determinante. Crediamo sarebbe opportuno un
incontro tra l’attuale assessore regionale all’Ambiente, Franco Caramanico, la
nostra associazione, e le maggiori associazioni ambientaliste locali.
5. Epilogo. Inquinamento
atmosferico, insediamento industriale, scarichi portuali, area protetta di
Punta Aderci: ciascuno di questi temi configura di per sé, e tanto più
nel loro insieme, una vera e propria questione ambientale.
Si tratta però di intendersi:
questione ambientale significa in questo caso anzitutto questione
civile. Senza un’adeguata informazione non vi può essere controllo
da parte dei cittadini; e, senza controllo, non vi può essere, alla
lunga, rispetto della legalità, e di conseguenza neppure dell’ambiente.
In tanto esiste a Punta Penna una
questione ambientale in quanto esiste nella nostra società politica e
civile una questione di informazione e di legalità. In una parola, una
questione di civiltà.
[1] Provincia di Chieti –Settori Urbanistica e Pianificazione Territoriale- Progetto Speciale
Territoriale della Fascia Costiera,
Interpretazioni preliminari (bozza), luglio
2002, pag. 50.
[2] Per questo sono diverse anche le loro aree: il SIC,
secondo il formulario standard compilato a cura della CE, ha una superficie di ha 317; la Riserva Regionale,
secondo il Piano di assetto Naturalistico (PAN), “occupa una superficie di 285 ettari”.
[3] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione
biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Decreto 25 marzo 2005 (G.U. n. 156 del 7.7.2005).
L’atto che il D.M. ha ratificato
è la Decisione della Commissione Europea del 7 Dicembre 2004 (2004/798/CE).
[4] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, art.
1 lettera d).
[5] DPR 8 Settembre 1997, n. 357, come modificato dal DPR 12 Marzo 2003, n. 120 (art. 7, comma 2; art. 4, comma 1).
[6] Così Il Centro dell’11.3.05; la notizia è ribadita dallo stesso giornale il 7.5.05.
[7] Gli altri otto, progettati, realizzati o in fase di realizzazione si trovano a: Pescara (porto canale), Pescara (marina), Francavilla, Ortona, Fossacesia, S. Salvo, Montenero, Termoli: un porto ogni 11,9 chilometri.
[8] Il Centro 17.9.05.
[9] Il Centro 3.9.04.
[10] TRSP, 14.2.’05.
[11] DM 9 Maggio 2001, art. 3.
[12] Il Centro 17.9.05.
[13] LR n. 26, 12 Dicembre 2003, art. 1, 1°
comma.
[14] Sentenza della Corte Europea (Sesta Sezione) del 2
Giugno 2005.
[15] Il Centro, 24.6.04: “Appello alle istituzioni per i fondi UE”.
[16] Non vogliamo qui tornare sulle polemiche che hanno interessato lo scorso anno la costruzione, decisa dal Comune su fondi Pit, di alcune infrastrutture. Segnaliamo solo che giungono di tanto in tanto notizie di costruzioni abusive, ad opera di privati, all’interno del perimetro della riserva. Un paio di casi sarebbero stati rilevati a Motta Grossa.
[17] Una “drastica” riduzione, secondo i DS: Il Centro, 14.9.03.
[18] Quella che narreremo qui di seguito è in buona parte una mera esposizione di dati acquisiti da altre associazioni locali (WWF e ARCI), che qui vogliamo ringraziare. Nostra è invece ovviamente ogni eventuale responsabilità.
[19] Il Messaggero, 14.9.2003.
[20] Il Tempo, 4.8.’04.
[21]Questo è il testo integrale dell’emendamento:
Emendamento n. 1 Art.19 delle Norme tecniche di attuazione "B6 - Interventi
urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse
paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale".
Questo articolo è così sostituito:"Sono ammessi: interventi
di restauro ambientale-paesaggistico atti al ripristino dei suoli parzialmente
occupati dalla viabilità e la realizzazione di orto botanico e vivaio
all'interno del perimetro della Riserva; nell’area di protezione vigono le
norme del Piano Territoriale del Consorzio (verde attrezzato)". Il secondo emendamento stralciava le pagg. 107 e 108;
ma non è il caso che ce ne occupiamo ora.