ASSOCIAZIONE CIVICA PORTA NUOVA – VASTO

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COMUNICATO STAMPA                                                  22 Ottobre ’05

 

PUNTA PENNA: UNA QUESTIONE AMBIENTALE. (seguito)

 

 

  1. Punta d’Erce.

La zona di Punta Aderci, si legge in un documento ufficiale della precedente amministrazione provinciale[1], “è caratterizzata dalla presenza di notevoli oggetti e attività differenti e confliggenti che complessivamente non conferiscono, così come organizzati, una precisa identità al luogo”. Pare proprio il minimo che si possa dire. Abbiamo visto che nella zona, contigui l’uno all’altro, stanno le case ATER, il porto, la zona industriale. Ma ci sono anche, definiti entro perimetri in parte ma non del tutto coincidenti[2], il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Riserva Naturale Regionale Guidata di Punta d’Erce.

 

4.1. Il sito SIC. Proposto nel Giugno 1995 e ratificato lo scorso 25 Marzo il SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna figura da allora nell’Elenco dei Siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale[3]. Nel formulario standard, a cura del Ministero dell’Ambiente –Servizio Conservazione della Natura- esso risulta così descritto: “Il sito costituisce uno dei rari tratti costieri abruzzesi che ha mantenuto formazioni dunali. Ha valore paesaggistico per l'esistenza di scogliere assai rare sulla costa abruzzese. Le fitocenosi e le specie vegetali sono residuali ed in pericolo di scomparsa. Il sito ha perciò un elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat e costituisce un riferimento didattico per lo studio di comunità costiere abruzzesi”. Per quanto sopra il sito è stato classificato quale habitat naturale prioritario: così, secondo la Direttiva Habitat[4] sono detti “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire […] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”. In quanto habitat naturale prioritario il sito gode del grado massimo della protezione comunitaria prevista per i SIC. Riassumiamo sommariamente le misure di protezione previste dalla direttiva:

a)     “Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate” (art. 6, comma 2).

b)    “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito […] forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. […] Le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica” (art. 6, comma 3).

c)     “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat […] tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari” (art. 11).

La normativa italiana[5] ha delegato tutte queste attribuzioni alle Regioni. Con l’istituzione della Riserva Regionale di Punta Aderci la Regione Abruzzo dovrebbe, almeno sulla carta, avere sostanzialmente adempiuto a questi obblighi. Ciò per la parte del SIC –la maggiore- che ricade nel perimetro della riserva. Ne esiste però un’altra (32 ettari), non compresa nel perimetro della Riserva Regionale. Questa, sfiorando lo stabilimento della Fox Petroli, segue il tracciato della costa dal porto al torrente Lebba fino ad oltrepassare punta Vignola; per essa non risulta che la Regione Abruzzo abbia adottato mai –in dieci anni- alcun provvedimento di tutela. Anzi.

 

4.1.1. Il porticciolo turistico. “In possesso di tutte le autorizzazioni”[6], ma sprovvisto sino ad ora dei fondi pubblici necessari alla sua realizzazione (circa otto milioni di euro), nono della serie sulla costa tra Pescara e Termoli[7], attende ormai da otto anni di essere realizzato un porticciolo turistico di 518 posti-barca (ampliabili fino a 650), proprio alla foce del torrente Lebba. “Oltre ai posti barca la struttura prevede uffici, locali commerciali, servizi  e una sede per le attività sociali e del Circolo nautico di circa 3mila metri quadri. Settecento, invece, sono i parcheggi”[8]. Oltre ad avere tutte le autorizzazioni il progetto gode altresì dell’appoggio esplicito –e, come si dice, trasversale- di gran parte della classe politica locale: hanno già assicurato il proprio consenso l’ex assessore regionale Massimo Desiati (AN), il consigliere regionale Giuseppe Tagliente (FI), l’ex assessore provinciale Giacinto Mariotti (AN), il sindaco Filippo Pietrocola (AN); ma lo scorso anno si è dichiarato “d’accordo anche il neo assessore provinciale Luciano Lapenna [DS][9]. Unica voce dissonante quella di Giuseppe Giangiacomo (FI), commissario uscente del Coasiv: “l'approdo turistico andrà spostato […] quella della foce del torrente Lebba e' stata una scelta davvero infelice”[10]. Può darsi che egli non abbia tutti i torti. E ciò per almeno tre ordini di considerazioni:

1)    Il porto turistico, secondo il progetto, dovrebbe sorgere a pochi metri dallo stabilimento della Fox Petroli, un’impianto (l’abbiamo visto) ad alto rischio di incidente rilevante. Abbiamo visto anche che di questi impianti si occupa la cosiddetta direttiva Seveso II. Questa prescrive, all’art. 12: “Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli […] si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi [gli stati membri, NDR] perseguono tali obiettivi mediante un controllo […] dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti […] qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante”. La normativa nazionale[11] attribuisce alla pianificazione provinciale le principali competenze in merito. Abbiamo visto anche, tuttavia (al punto 2.2.), che la pianificazione provinciale ignora del tutto l’intera questione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Ne deriva una semplice conseguenza: qualora, perdurando l’assenza di una pianificazione provinciale in merito, si desse nondimeno il via all’insediamento, si aprirebbe la possibilità di un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia per violazione dell’art. 12 della suddetta direttiva Seveso II.

2)    L’area del progetto ricade nel bel mezzo del SIC, e per di più di un SIC cosiddetto prioritario. Può darsi che il progettista, architetto Umberto Gammieri, lo ignorasse. Sta di fatto che le sue recenti dichiarazioni, secondo le quali “nel sito scelto […] non c’è vegetazione di pregio”[12] contraddicono nel modo più diretto il formulario standard, per il quale –al contrario- esso ha “elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat” (vedi sopra). Prima di un intervento, quale la costruzione di un porto turistico, che avrebbe un impatto distruttivo su una parte consistente del SIC, è pertanto necessario, a norma del citato art. 6, comma 3 della direttiva Habitat, l’avvio di un procedimento di valutazione di incidenza ambientale. La competenza in merito spetta non al Comune, ma alla Regione[13]. A meno che il procedimento non sia stato tenuto segreto, non risulta che la Regione sia stata investita in merito. Qualora si procedesse egualmente, anche qui si aprirebbe la possibilità di un ricorso alla Commissione Europea per l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia. Ricordiamo che, per un caso simile (ma non identico: il ricorso verteva sulla direttiva 85/337, questo sarebbe sulla 92/43, e pare più grave) l’Italia è stata già condannata dalla Commissione Europea[14]: ci riferiamo al porticciolo turistico di Fossacesia.

3)    E i fondi? Riferiscono i giornali[15] che, per il reperimento dei fondi, la cooperativa cui il progetto fa capo fa affidamento “sui contributi dell’Unione Europea”. Tra le tante incongruenze di questa vicenda questa ci pare francamente la maggiore: l’Unione Europea dovrebbe finanziare un progetto destinato a distruggere una parte rilevante di un Sito di Interesse Comunitario; e che, oltre a  ciò, violerebbe in un sol colpo due sue direttive… Ciò appare paradossale.

 

4.2. La Riserva Regionale. La Riserva Naturale Regionale Guidata di Punta Aderci è stata istituita con la Legge Regionale n. 9 del 20 Febbraio 1998. L’art. 3 di questa legge affida al Comune di Vasto la predisposizione del relativo Piano di Assetto Naturalistico (PAN) che ne fissi i vincoli, ne regoli l’accesso e la fruizione, lo doti infine di un comitato di gestione. Il Piano, la cui stesura fu affidata per la parte recnica alla cooperativa Cogecstre di Penne, fu approntato sin dal 1999. Approvato con delibera n. 18 del 28 Febbraio 2000 dal Consiglio Comunale di Vasto, esso attende da allora di ottenere l’approvazione dell’assemblea regionale la quale, secondo l’art. 4, sarebbe dovuta intervenire entro 180 giorni. Valgono nel frattempo le Norme transitorie di salvaguardia di cui all’art. 9, che bloccano, o dovrebbero bloccare[16], tutti gli interventi di trasformazione interni alla riserva. Queste, tuttavia, si applicano esclusivamente all’interno del perimetro della riserva. Per le zone limitrofe l’art. 4, ultimo comma, demanda al PAN il compito di definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua”, nella quale vigono vincoli specifici, ma meno restrittivi. Il Consiglio Comunale di Vasto, nella stessa seduta del 28 Febbraio 2000, ne ha deliberato una riduzione[17], successivamente accolta dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Ridotta o meno che sia, la fascia di rispetto non avrà alcun valore, e di conseguenza non potrà sortire effetto alcuno sino all’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico. E’ questa, tre le altre, una delle ragioni per cui ne sarebbe altamente raccomandabile una sollecita approvazione. La legge prevedeva 120 giorni, e sino ad ora, 5 anni non sono bastati. Ci si può chiedere la ragione di tanto ritardo

 

4.2.1. Uno strano PAN. L’art. 19[18]. Per capire bene occorrerebbe vedere la tavola della cosiddetta zonazione (ovvero partizione in zone) della Riserva, che qui non possiamo tecnicamente riprodurre: il lettore dovrà accontentarsi di una descrizione. La Riserva è stata dunque divisa in 16 diverse zone, ognuna con una propria destinazione d’uso. Le zone denominate da B1 a B7 fanno parte del perimetro vero e proprio della Riserva, quelle da R1 a R9 della fascia di rispetto. Ad ogni zona corrisponde sulla mappa una diversa colorazione.

Osservata con attenzione, la mappa riserva una caratteristica singolare. Nei pressi di una nota discoteca è disegnata sulla mappa un’area perfettamente rettangolare, di dimensione di 660 metri per 104, totalmente avulsa dal contesto. Ad essa è stata attribuita una categoria specifica, che si riscontra solo in quel punto della Riserva Regionale: “Zona B6 - area di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinata ad uso industriale”. Effettivamente il luogo si trova in una posizione magnifica. Della zona B6 si occupa l’art. 19 del Piano, che per apprezzare appieno occorre leggere integralmente:

Art. 19

B6 - Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale.

Sono ammessi:

a) interventi di restauro ambientale - paesaggistico atti al ripristino dei suoli parzialmente occupati dalla viabilità;

b) modifica della viabilità esistente;

c) realizzazione di “strutture leggere” qualificate architettonicamente e nel design (strutture lignee, di metallo, di tipo misto o tensostrutture facilmente rimovibili) da destinare a usi ludico-ricreativi o piccoli punti ristoro che abbiano complessivamente:

- una superficie coperta del lotto non superiore al 30%;

- blocchi architettonici aventi una superficie non superiore a mq 200; sono ammessi a riguardo composizioni di più blocchi architettonici [non viene specificato quanti, NDR] purché intervallati da spazi verdi;

- un’altezza massima, al filo di gronda, pari a m 4,00; tensostrutture o architetture aventi strutture tecnologiche complesse, ferma restando la qualità architettonica, possono essere realizzate previo parere dell’Ente gestore della Riserva, anche senza il rispetto del limite di altezza do m 4,00.

Detti interventi possono includere spazi da destinare a giardini o spazi da destinare a parcheggio alberato e/o interrato; quest’ultimo deve avere pavimentazione come definito nell’art. 26.

Questo è l’articolo 19. Tra le tante considerazioni possibili (che lasciamo al lettore) ne interessa qui una sola: l’articolo sembra la descrizione, anche piuttosto dettagliata, di un progetto già pronto per essere realizzato, e di impatto rilevante. L’attuale assessore provinciale al Turismo, Lapenna, aveva parlato, orsono due anni, di un vestito fatto su misura per influenti personaggi cittadini”[19]: ci sembra ben detto. Tanto più che ben due progetti, per la realizzazione di due distinti villaggi turistici[20], risulterebbero effettivamente insistere sull’area. Uno di questi ricade precisamente nella zona B6.

L’approvazione del PAN, invece che consentire una maggiore e più accorta protezione della Riserva stessa, avrebbe così seriamente rischiato di aprire le porte ad un intervento speculativo senza precedenti. L’amministrazione comunale vastese dell’epoca ha dato forse in questa occasione una delle peggiori prove di sé, anteponendo apertamente l’interesse privato a quello pubblico.

 

4.2.2. Com’è andata a finire. Date queste condizioni, è abbastanza ovvio che le associazioni ambientaliste locali, e con esse l’opposizione di sinistra presente nella scorsa legislatura in Consiglio Regionale, facesse il possibile perché il Piano non fosse approvato… Finì che, nella seduta del 4 Novembre 2004, l’allora assessore regionale all’Ambiente, Desiati (AN), presentò due emendamenti, uno dei quali sopprimeva quasi totalmente l’art. 19, destinando la zona B6 a orto botanico e vivaio” [21]. Il tutto fu rispedito in commissione per approfondimenti, e da allora non se n’è saputo più nulla. Nel frattempo, da sei mesi, in Regione è cambiata la maggioranza. Chiediamo a tutte le forze politiche: non sarebbe l’ora di approvare finalmente il PAN, magari all’unanimità, visto l’accordo sostanzialmente raggiunto ormai da un anno?

 

4.3. Considerazioni. Nel formulario standard (aggiornato al Settembre 2003) il sito SIC di Punta D’Erce è definito come ”sito fortemente vulnerabile, minacciato da infrastrutture turistiche, eccessiva viabilità e ruderalizzazione della flora”. Abbiamo visto che la minaccia proviene da due fronti. E che, in entrambi i casi, il ruolo della politica, e del ceto politico locale in particolare, risulta essere determinante. Crediamo sarebbe opportuno un incontro tra l’attuale assessore regionale all’Ambiente, Franco Caramanico, la nostra associazione, e le maggiori associazioni ambientaliste locali.

 

5. Epilogo. Inquinamento atmosferico, insediamento industriale, scarichi portuali, area protetta di Punta Aderci: ciascuno di questi temi configura di per sé, e tanto più nel loro insieme, una vera e propria questione ambientale.

Si tratta però di intendersi: questione ambientale significa in questo caso anzitutto questione civile. Senza un’adeguata informazione non vi può essere controllo da parte dei cittadini; e, senza controllo, non vi può essere, alla lunga, rispetto della legalità, e di conseguenza neppure dell’ambiente.

In tanto esiste a Punta Penna una questione ambientale in quanto esiste nella nostra società politica e civile una questione di informazione e di legalità. In una parola, una questione di civiltà.



[1] Provincia di ChietiSettori Urbanistica e Pianificazione Territoriale- Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera, Interpretazioni preliminari (bozza), luglio 2002, pag. 50.

[2] Per questo sono diverse anche le loro aree: il SIC, secondo il formulario standard compilato a cura della CE, ha una superficie di ha 317; la Riserva Regionale, secondo il Piano di assetto Naturalistico (PAN), occupa una superficie di 285 ettari”.

[3] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Decreto 25 marzo 2005 (G.U. n. 156 del 7.7.2005). L’atto che il D.M. ha ratificato è la Decisione della Commissione Europea del 7 Dicembre 2004 (2004/798/CE).

[4] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, art. 1 lettera d).

[5] DPR 8 Settembre 1997, n. 357, come modificato dal DPR 12 Marzo 2003, n. 120 (art. 7, comma 2; art. 4, comma 1).

[6] Così Il Centro dell’11.3.05;  la notizia è ribadita dallo stesso giornale il 7.5.05.

[7] Gli altri otto, progettati, realizzati o in fase di realizzazione si trovano a: Pescara (porto canale), Pescara (marina), Francavilla, Ortona, Fossacesia, S. Salvo, Montenero, Termoli: un porto ogni 11,9 chilometri.

[8] Il Centro 17.9.05.

[9] Il Centro 3.9.04.

[10] TRSP, 14.2.’05.

[11] DM 9 Maggio 2001, art. 3.

[12] Il Centro 17.9.05.

[13] LR n. 26, 12 Dicembre 2003, art. 1, 1° comma.

[14] Sentenza della Corte Europea (Sesta Sezione) del 2 Giugno 2005.

[15] Il Centro, 24.6.04: “Appello alle istituzioni per i fondi UE”.

[16] Non vogliamo qui tornare sulle polemiche che hanno interessato lo scorso anno la costruzione, decisa dal Comune su fondi Pit, di alcune infrastrutture. Segnaliamo solo che giungono di tanto in tanto notizie di costruzioni abusive, ad opera di privati, all’interno del perimetro della riserva. Un paio di casi sarebbero stati rilevati a Motta Grossa.

[17] Una “drastica” riduzione, secondo i DS: Il Centro, 14.9.03.

[18] Quella che narreremo qui di seguito è in buona parte una mera esposizione di dati acquisiti da altre associazioni locali (WWF e ARCI), che qui vogliamo ringraziare. Nostra è invece ovviamente ogni eventuale responsabilità.

[19] Il Messaggero, 14.9.2003.

[20] Il Tempo, 4.8.’04.

[21]Questo è il testo integrale dell’emendamento: Emendamento n. 1 Art.19 delle Norme tecniche di attuazione "B6 - Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività nelle aree di rilevante interesse paesaggistico da riqualificare già destinate ad uso industriale". Questo articolo è così sostituito:"Sono ammessi: interventi di restauro ambientale-paesaggistico atti al ripristino dei suoli parzialmente occupati dalla viabilità e la realizzazione di orto botanico e vivaio all'interno del perimetro della Riserva; nell’area di protezione vigono le norme del Piano Territoriale del Consorzio (verde attrezzato)". Il secondo emendamento stralciava le pagg. 107 e 108; ma non è il caso che ce ne occupiamo ora.