IL CONSIGLIO PROVINCIALE
In relazione alla Richiesta di pronuncia di
compatibilita ambientale,
protocollata il 28 febbraio 2005 n. 1238/253 b4, dalla Ditta Laterlite S.p.A.
PREMESSO CHE:
-
-questa Provincia ha
aderito alla Carta di Aalborg ed
ai programmi di attuazione di Agenda 21 locale, pertanto intende orientare le
politiche ambientali per favorire l'utilizzo di energia pulita;
-
l'Azienda Laterlite,
qualora voglia mantenere la natura di insediamento industriale finalizzato alla
produzione di Argilla espansa, deve utilizzare nel processo produttivo
combustibili eco- compatibili con esclusione dell'impiego di rifiuti speciali
pericolosi altamente tossici e nocivi alla salute ed all'ambiente rientranti
nelle seguenti classi di pericolosità: H4 : Irritanti; H5: Nocivi; H6: Tossici;
H7: Cancerogeni; H8: Corrosivi; H10: Teratogeni;H11: Mutageni;
H12; H13; H14: Eco-Tossici;
-
la richiesta della
Laterite S.p.A. di portare il quantitativo dei rifiuti pericolosi speciali da
24.000 a 60.000 tonnellate desta quindi serie preoccupazioni, anche alla luce
dell'attuale situazione ambientale della zona.
-
in particolare lo Studio
di Impatto Ambientale presentato a tale scopo dall'Azienda, non può
essere condiviso, ove afferma la piena compatibilita ambientale
dell'incremento;
-
sono auspicabili
interventi in "Tecnologia sicura" per l'abbattimento dell'impatto
ambientale nell'impianto produttivo preesistente, considerato l'alto valore
strategico della vallata del Trigno ai fini di un incremento dei livelli
occupazionali basato su criteri ambientalmente sostenibili;
ESPRIME LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:
1)
-
l'introduzione graduale
nel processo produttivo della Laterlite della utilizzazione dei rifiuti come
combustibile è profondamente incidente sia sulla natura giuridica
dell'insediamento, che si trasforma, sostanzialmente, da impianto produttivo
finalizzato alla realizzazione di argilla espansa ad impianto di trattamento di
rifiuti liquidi, sia sui corrispondenti regimi autorizzatori e sanzionatori previsti
dalla normativa di settore (ci si riferisce in particolare al Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n.22);
-
l'impianto attualmente
in funzione è da qualificarsi di termocombustione di rifiuti e, pertanto,
(qualora tale attività sia o diventi prevalente o predominante rispetto
alla produzione di argilla e si dovesse ritenere quest'ultima attività
del tutto marginale) sarebbe assoggettato "ab origine" a tale ultima
normativa e, quindi, all'obbligo di sottoporre il relativo progetto ad
approvazione preventiva (art.27), previo esame dell'apposita Conferenza di
servizi, ed all'autorizzazione all'esercizio (art.28, comma 1 lettera f),
-
al riguardo è
opportuno precisare che l'adozione dei Piani Regionali e provinciali, previsti
rispettivamente dagli artt.22 e 20 del citato decreto, costituisce l'imprescindibile
presupposto per la individuazione delle zone destinate all'insediamento di
impianti di smaltimento o recupero;
-
la proposta progettuale
di cui trattasi implica, in sostanza, la localizzazione di un impianto di recupero
di rifiuti in palese violazione degli artt.20 e 22 del D.Lgs n.22/97 ( che
prevedono una necessaria attività di pianificazione regionale e
provinciale) laddove l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti è una competenza che il
legislatore statale demanda specificatamente alla Province sulla base dei
criteri dettati dal Piano Regionale (peraltro non adeguato ai dettami del
"decreto Ronchi");
-
la detta proposta,
inoltre, non rispetta il dettato di cui all'art.22: lett.c) in quanto, stante
l'assenza di alcuno studio in ordine al "... complesso delle
attività e dei fabbisogni degli impianti..." non assicura "...
lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti..." La
Regione Abruzzo, nel Piano Regionale vigente (L.R. n. 80 del 2000) non prevede
impianti di incenerimento dei rifiuti e pertanto un impianto di incenerimento non
sarebbe conforme al Piano.
2)
-
l'impianto, in sede di
rinnovo dell'autorizzazione regionale (determina dirigenziale n.64 1/7/2004)
è stato autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non
previsti nella precedente autorizzazione (Deliberazione della Giunta Regionale
n.1184 del 2 giugno 1999) e, pertanto, per tali rifiuti deve ritenersi che
l'impianto è soggetto a nuova autorizzazione, con le procedure di cui
agli arti. 27 e 28 del Decreto Ronchi e non a semplice proroga dell'autorizzazione
di cui era in possesso;
3)
-
l'impianto non è
dotato di camera di post-combustione per l'abbattimento di fumi eventualmente
non combusti per cui non vi sono sufficienti garanzie per la tutela della
salute pubblica;
4)
-
bisogna tener conto del
fatto che a Vasto, città vicina alla zona ove è ubicato
l'impianto, nel dicembre 2003- gennaio 2004 è stata rilevata dall'ARTA
una media di Presenza di IPA pari a mg/m3 127 e che il Ministero dell'Ambiente
e Tutela del Territorio, nell'ambito del Piano Triennale marino- costiero
2001-2004, su quattro prelievi sul litorale di Vasto ha rilevato 2 superamenti
dei limiti PCB, per cui l'ampliamento della possibilità di incenerire
rifiuti pericolosi si inserisce in una situazione ambientale già
compromessa.
-
bisogna tener conto del
fatto che sulla qualità futura dell'aria inciderà anche la
realizzazione dell'impianto Turbogas di Gissi;
-
in Abruzzo, secondo i
dati 2002 sono stati inceneriti il 31% dei rifiuti speciali pericolosi prodotti
e smaltiti a livello nazionale;
5)
-
l'area in cui insiste
l'impianto è ubicata nelle adiacenze di due siti SIC: " / gessi
di Lentella" e "fiume
Trigno" per cui è
necessario che nello S.I.A. sia inserito anche la valutazione di incidenza;
6)
-
non sono previsti
impianti di raccolta e di trattamento delle acque superficiali provenienti dal
Piazzale dell'impianto che vengono riversati direttamente nell'ambiente del
Fiume Trigno.