REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI


TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

 

Art. 1 – Finalità

1.    Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 (1) e dal CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - dello Statuto Comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

 

Art. 2 – Istanze – Petizioni – Proposte

1.    I cittadini singoli o associati possono avanzare all’Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.

2.    L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

3.    L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

4.    L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

 

Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione

1.    I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto, fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.

2.    I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all’istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Vasto indicando:

3.    l’impresa o l’ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;

4.    l’Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti.

5.    Qualora l’esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell’Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

 

Art. 4 – Istanze

1.    Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

2.    Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un’organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonchι la precisa denominazione e sede della medesima.

3.    Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

4.    L’organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l’istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

5.    Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.

6.    Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchι in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.

7.    L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione.

8.    Per l’istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

9.    I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell’ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all’interessato, con indicati I motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l’istanza.

10.          I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

 

Art. 5 – Petizioni

1.    Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l’indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonchι il recapito delle medesime.

2.    L’organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.

3.    Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

4.    Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchι in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.

5.    L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

 

Art. 6 – Proposta di atto

1.    La proposta di atto va presentata all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l’intervento comporta.

2.    La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l’indirizzo e la firma.

3.    La proposta va iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (2).

4.    I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l’opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.

5.    Entro 30 giorni dall’esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell’esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

 

Art. 7 – Modalità di comunicazione in ordine alle istanze – petizioni – proposte.

 

1.    Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura dell’ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

2.    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull’accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell’Ente.

3.    Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell’Assessorato.

4.    Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica all’interno del periodico dell’Amministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.

 

Art.8 - Audizioni

 

1.    Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l’audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l’argomento rientra nella competenza di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La richiesta è inviata per il tramite dell’ufficio Segreteria del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l’audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l’invito con riportato il giorno, l’ora e la sede della stessa. L’eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.

2.    Dell’esito della consultazione va redatto, a cura dell’ufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.


CAPO II – FORUM

 

Art. 9 – Forum civici

1. Il Capo II del presente regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I Forum civici sono a carattere generale e di settore per quanto attiene la materia oggetto della partecipazione. Riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale o i cittadini appartenenti ad una circoscrizione Comunale.

Art. 10 - Forum civico generale (la conferenza dei servizi)

1.    Il Forum civico generale o Conferenza dei Servizi, come disciplinato dall’art.25 dello Statuto Comunale, viene convocato dal Sindaco entro il mese di settembre di ogni anno per esaminare l’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi.

2.    A tale Conferenza vengono invitate le associazioni e le organizzazioni interessate ai servizi.

3.    Il Difensore Civico svolge una propria relazione.

4.    Le associazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni di valutazione e di proposta.

5.    Le risultanze della Conferenza sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 11 - Forum di settore

1.    Il Forum di settore a carattere comunale è convocato per atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia e relativi a tutto il territorio comunale.

2.    Il Forum di settore a carattere circoscrizionale è convocato relativamente ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia di interesse dei cittadini appartenenti alla circoscrizione.

Art. 12 - Indizione dei Forum comunali

1. I Forum civici a livello comunale, di carattere generale o settoriale, sono convocati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su richiesta di un Consiglio Circoscrizionale , di almeno 1/5 dei Consiglieri o di almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonchι da n. 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell’albo dell’associazionismo, aventi sede nel territorio comunale o che, pur aventi sede al di fuori dello stesso, abbiano designato quale rappresentante, da iscrivere nell'elenco dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art. 15, un soggetto che risponda al criterio di individuazione di cui all'art. 19, comma 1° dello Statuto.

2. La richiesta di indizione del forum civico comunale va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti con riportati i nomi, le generalità e l’indirizzo  degli stessi e la materia per la quale si richiede l'indizione del forum.

 

Art. 13 – Forum circoscrizionale

1. Il Forum circoscrizionale è convocato dal Presidente di Circoscrizione di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri circoscrizionali o di almeno n. 50 cittadini così come definiti all'art. 19 comma 1° dello Statuto, che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonchι da n. 1 associazione o comitato anche liberamente costituito, facente parte dell’albo dell’associazionismo, avente sede nel territorio Comunale o un rappresentante dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo Art. 15 e che risponda al criterio di individuazione di cui all'art. 19 comma 1° dello Statuto.

 

Art. 14 – Indizione Forum Circoscrizionale

1.    La richiesta di indizione del Forum civico circoscrizionale va indirizzata al Presidente di Circoscrizione e sottoscritta dai richiedenti con riportate in maniera chiara le generalità e l’indirizzo degli stessi e la materia per la quale si richiede l'indizione del forum.

 

Art. 15 – Soggetti del Forum

1.    Compongono i Forum civici, generali, di settore e circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo:

 

·   le associazioni iscritte all’albo comunale;

·   le associazioni di categoria;

·   gli enti pubblici presenti sul territorio;

·   gli ordini professionali.

 

2.    Tutti i forum sono pubblici.

 

Art. 16 - Funzionamento dei Forum

1.    I Forum civici di settore sono presieduti dal Difensore Civico con funzioni di coordinamento. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona dallo stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni da individuarsi tra i componenti il Forum.

2.    La Conferenza dei servizi è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale con funzioni di coordinamento. In caso di assenza da altra persona delegata.

3.    Forum civici circoscrizionali sono presieduti dal Presidente di circoscrizione con identica funzione. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta tra i componenti della Circoscrizione dallo stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni.

4.    Ai Forum civici di settore e circoscrizionali intervengono i soggetti di cui all'Art. 15.

5.    Alla Conferenza dei Servizi interviene il Sindaco ed i soggetti di cui all’art.15.

6.    L'ordine del giorno del Forum è curato dal Presidente del Consiglio comunale e/o dal Difensore Civico e/o dal Presidente di circoscrizione. L'indizione del forum è fatta a mezzo manifesto pubblico e/o altre idonee forme di pubblicizzazione. Nel manifesto di indizione viene riportato l'ordine del giorno in discussione, nonchι la sede, il giorno e l'ora della riunione.

7.    Delle risultanze del Forum viene redatto verbale in forma sintetica a cura del personale comunale che assiste ai lavori.

8.    Il verbale viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e messo a disposizione dei cittadini per la consultazione e/o l'estrazione di copia presso l’U.R.P. del Comune.

9.    I provvedimenti con i quali gli organi Comunali assumono decisioni relative agli argomenti trattati nel forum debbono riportare in forma sintetica le risultanze emerse dal forum.


TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

 

Art. 17 – Finalità

1.    Il titolo II del presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione.

2.    Tali forme rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate e prima di assumere decisioni e successivamente all'adozione di provvedimenti.

 

Art. 18 - Ricerche e sondaggi

1.    Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.

2.    L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza qualificata e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.

3.    La consultazione può essere effettuata nei Confronti:

a)    di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;

b)    di un campione limitato ad un’aliquota percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materie o di tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.

 

Art. 19 – Promozione dei sondaggi e delle Ricerche

1.    Il Consiglio Comunale è tenuto a promuovere il sondaggio di opinione su proposta della Giunta o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Art. 20 – Organizzazione

1.    Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca il Consiglio Comunale può prevedere il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2.    La società definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

3.    La società sovrintende a tutte le operazioni del sondaggio, promuove e realizza, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

 

Art. 21 - Esito della consultazione

1.    La società incaricata provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.

2.    I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.

3.    I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le forme di pubblicizzazione previste dal regolamento dell'accesso.

 

CAPO II – ASSEMBLEE E CONSULTE

 

Art. 22 – Assemblee

1.    Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte definita di essa, per iniziativa del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali o su richiesta di uno o più Consigli Circoscrizionali possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.

2.    L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.

3.    Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.

4.    Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.

 

Art. 23 Consulte

1.    In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l’Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all’acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall’organo competente, di organismi permanenti composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

 

Art. 24 – Democrazia elettronica

1.    Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.


CAPO III – REFERENDUM

 

Art. 25– Istituzione

1.    Il Referendum, istituito dall'art. 20 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.

2.    Il Comune prevede l’uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

3.    Il Referendum ha carattere consultivo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.

4.    Il Referendum proposto per iniziativa popolare va posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.

 

Art. 26 – Potere di iniziativa

1.    La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri o quando lo richiedano almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, ai sensi dell’art. 20 comma 2 dello Statuto.

 

Art. 27 – Materie non oggetto di Referendum

1.    Non possono essere oggetto di Referendum consultivo:

a)    provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;

b)    provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;

c)    i regolamenti del Comune relativi all’organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;

d)    provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;

e)    gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;

f)      i pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;

g)    gli atti vincolanti nella forma e nel contenuto;

h)    i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro loro attuazione e le relative variazioni;

i)      le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

 

Art. 28 – Ammissibilità della proposta referendaria.

1.    Le proposte di indizione di cui all’art. 20 comma 5° dello Statuto comunale devono preventivamente essere giudicate ammissibili dalla Commissione Affari Generali ed Istituzionali del Consiglio.

2.    La Commissione Affari Generali ed Istituzionali, verificate le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

a)    l'ammissibilità delle proposte di Referendum;

b)    la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;

c)    la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

3.    La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; la Commissione Affari Generali ed Istituzionali esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi all’adozione di cui sopra.

 

Art. 29- Promozione del Referendum

1.    I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.

2.    L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma autenticata, la data e il luogo di nascita di almeno 30 elettori residenti nel Comune di Vasto.

3.    L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

4.    Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum  devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.

5.    Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

 

Art. 30 - Esame di ammissibilità del quesito

1.    Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione Affari Generali ed Istituzionali in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'Art. 29 del presente regolamento.

2.    Il Comitato promotore del Referendum (30 elettori) può chiedere audizione alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione Affari Generali ed Istituzionali può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell’istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3.    La Commissione Affari Generali ed Istituzionali può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l’ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La decisione finale spetta alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali.

4.    Le decisioni della Commissione Affari Generali ed Istituzionali sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.

5.    Le decisioni della Commissione Affari Generali ed Istituzionali debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

 

Art. 31 - Raccolta delle firme

1.    La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione Affari Generali ed Istituzionali.

2.    I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

3.    La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

 

Art. 32- Autenticazione delle firme

1.    L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 31, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

2.    la firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.

3.    L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4.    L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

 

Art. 33 Presentazione delle proposte di Referendum

1.    La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'Art. 31 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.

2.    Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.

3.    Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'Art. 31, raccolte sui fogli descritti e vidimati come indicato all'Art. 31 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario.

4.    La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale.

 

Art. 34 – Indizione

1.    Ι consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio.

2.    La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:

a)    nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;

b)    nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;

c)    in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

d)    nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

3.    Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dalla  Commissione Affari Generali ed Istituzionali nell'atto di sospensione.

4.    Il Referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie.

5.    Il Sindaco comunica l’indizione del Referendum. mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

 

Art. 35 - Disciplina della votazione

1.    Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi, e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2.    La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3.    Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l’indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

4.    Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

5.    Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell’arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell’atto di indizione.

 

Art. 36 - Ufficio Comunale per il Referendum

1.    Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell’Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale. L'Ufficio Comunale per il Referendum può essere integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.

2.    L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l’ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.

3.    La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l’attività scolastica.

4.    Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più unrappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.

 

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

1.    Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.

2.    In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

3.    Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all’ufficio comunale per il Referendum.

 

Art. 38– Proclamazione dei risultati

1.    Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2.    Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l’ufficio comunale per il Referendum.

3.    L’ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all’ufficio stesso o al Presidente del seggio.

4.    Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione Affari Generali ed Istituzionali e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il Comitato per il Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Commissione Affari Generali ed Istituzionali. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.

 

Art. 39 - Pronunciamento del Consiglio

1.    Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all’esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

 

Art. 40 - Spese

1.    Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.

2.    Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

 

Art. 41 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1.    La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all’affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

2.    Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

3.    La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l’affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l’affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

 

Art. 42 -Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1.    Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n.130 (3), le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2.    Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 (4) della legge citata al primo comma del presente articolo.


 

TITOLO III - L'ASSOCIAZIONISMO

CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

 

Art. 43 – Istituzione dell'Albo.

1.    In attuazione dell’art. 12 dello Statuto, è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi di aggregazione sociale, al fine di conferire loro determinati poteri e diritti nei confronti dell'Ente.

2.    L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

·      attività socio sanitarie

·      impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

·      educazione e formazione

·      attività culturali

·      tutela ambientale

·      attività ricreative e sportive

·      promozione economica

·      attività di carattere internazionale

3.    In fase di prima istituzione l’albo risulta costituito dalle Associazioni e dai soggetti presenti che hanno effettuato l’iscrizione nei modi previsti dal regolamento.

4.    L’albo viene costantemente aggiornato per nuove iscrizioni e cancellazioni inoltrate dagli interessati.

5.    Le Associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1, con sede operativa in Vasto, possono chiedere l’iscrizione nell’albo di cui al precedente comma 2, indicando una o più sezioni tematiche e, nel caso di iscrizione a più sezioni, quella prevalente, presentando idonea documentazione.

6.    La richiesta va presentata su apposito modulo come da fac-simile allegato al regolamento, avente data certa, nel quale risultino:

a)    le finalità sociali senza fini di lucro;

b)    la sede legale;

c)    il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’Associazione stessa;

d)    la democraticità, ovvero l’eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all’art. 2532 del Codice civile (5), la sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi.

Alla domanda vanno allegati l’atto costitutivo e/o lo Statuto.

 

Art. 44 - Soggetti esclusi

1.    Per gruppi, movimenti, comitati, associazioni e forme di aggregazione non si intendono i gruppi e i movimenti partitici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati. A tal fine i soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo dichiarano quanto previsto al precedente articolo, comma 6 lettera c).

 

Art. 45 – Gestione dell’albo

1.    L’Ufficio partecipazione cura l’aggiornamento dell’albo provvedendo alla cancellazione dallo stesso delle Associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro 60 giorni la documentazione prevista dall’art. 50, comma 6 del presente regolamento. Le Associazioni hanno l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale, avvenute successivamente all’iscrizione all’albo.

2.    Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, l’Ufficio partecipazione, con periodicità biennale, invita i legali rappresentanti delle associazioni e organismi iscritti nell’albo, a produrre dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 50 del presente regolamento. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall’albo.

 

Art. 46 – Associazioni del volontariato

1.    Nell’albo di cui all’art. 50 vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, specificando esclusivamente gli estremi del decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in Vasto, iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato presso la Regione Abruzzo, art.4, LR del 12 agosto 1993, n. 37.

2.    Alle associazioni del volontariato il Comune riconosce specifici e più ampi diritti, nonchι agevolazioni per la realizzazione di servizi e di interventi che siano o complementari a quelli dell’Ente, o realizzati per conto dell’Ente stesso, attraverso apposite convenzioni.

3.    Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale e precisamente quelle relative a:

a.    tutela del diritto alla salute

b.    superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di bisogno economico e sociale

c.     miglioramento della qualità della vita

d.    promozione dei diritti della persona

e.    recupero, protezione, valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura

f.      tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonchι promozione e sviluppo delle attività connesse.

 

Art. 47- Modalità di esercizio dei diritti

1.      Le associazioni e gli altri organismi di cui agli artt. 50 e 53 sono riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.

2.      Alle associazioni e agli organismi è riconosciuto dal Comune il diritto ad essere informati sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall’Ente e riguardanti i settori di specifico interesse degli stessi. Il Comune favorisce altresì l’informazione dei programmi – progetti e normative regionali, statali e comunitari che attengono alle materie di interesse delle associazioni.

3.      Il diritto all’informazione sugli atti e programmi dell’Amministrazione Comunale è esercitato secondo le modalità previste dal regolamento dell’accesso.

4.      L’informazione di carattere generale su altri programmi e norme emanati da enti e organismi diversi, viene fornita attraverso idonei strumenti di comunali competenti e messa a disposizione presso l’U.R.P. e la Rete civica del Comune.

5.      E’ prevista la consultazione delle associazioni attraverso forum di settore o assemblee su atti di natura regolamentare o di carattere generale e programmatico, nei settori di interesse degli stessi, prima della loro adozione da parte degli organi elettivi.

6.      Le associazioni possono avanzare autonome proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse; le modalità di esame delle stesse sono quelle previste nell’art. 6 del presente regolamento.

7.      Il Comune può avvalersi delle associazioni di cui sopra per la   realizzazione di servizi o progetti nei settori di specifico interesse delle singole associazioni stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.

8.      Alle associazioni è inoltre riconosciuta la capacità di esercitare il controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi relativi a settori di loro interesse secondo le modalità previste dal Regolamento d'accesso.

9.      Il Comune al fine di valorizzare l'attività delle associazioni del volontariato nei settori di loro interesse, richiamato quanto già stabilito dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici, prevede, attraverso appositi protocolli di intesa, la partecipazione diretta di rappresentanti delle associazioni del volontariato in organismi di gestione dei servizi. Le modalità di detta partecipazione sono fissate con gli atti istitutivi degli organismi o di approvazione dei protocolli di intesa.

 

Art. 48 – La partecipazione

1. I soggetti di cui agli articoli 43 e 46 sono presenti attraverso propri rappresentanti nelle consulte previste dall'art. 23 del presente regolamento o in organismi quali comitati–commissioni istituiti dall'Ente per la realizzazione di determinati programmi-iniziative e manifestazioni.

2. Le modalità di partecipazione sono previste negli atti istitutivi delle suddette forme di consultazione e partecipazione.

 

Art. 49 - Contributi e servizi

1. Il Comune concede a tutti i soggetti dell'associazionismo di cui agli artt. 43 e 46, contributi e vantaggi economici e servizi secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento sulla concessione di contributi e benefici.

2. I contributi e benefici, di cui al precedente comma sono concessi soltanto se diretti al conseguimento degli obbiettivi e alla realizzazione di programmi e iniziative rientranti nelle finalità delle associazioni e dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 50 - Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

 


LEGENDA NOTE

 

(1) Art. 8 D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5.Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.



 

(2) Art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.agosto 2000 n. 267


 

 Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.


 

(3) Art. 4 Legge 24 aprile 1975 n. 130

4.La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.


 

(4) Art. 9 Legge 4 aprile 1956 n. 212

9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art.1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10) (10/cost).

(10) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

(5) Art. 2532 del Codice civile

Assemblea – Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche, l’atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L’atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dall’atto costitutivo. In tal caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

 

 


 

                                                                                              ALLEGATO 1

 

 

 

                                                 SEZIONI TEMATICHE

 

 

 

 

 

• Attività socio sanitarie

• Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

• Educazione e formazione

• Attività culturali

• Tutela ambientale

• Attività ricreative e sportive

• Promozione economica

• Attività di carattere internazionale


ALLEGATO 2 FAC SIMILE

                                                      COMUNE DI VASTO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ASSOCIAZIONISMO

 

                                                   AL COMUNE DI VASTO

                                                    Ufficio Partecipazione

….l….sottoscritt…………………………………………………………………………...…….nat…a…………………………………..……il……………………………………...………… residente in(città) …………………………….. Via ………………………. n….. nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante del ……………………… ……………………….……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………(1) Cod. fiscale e/o partita IVA dell’………………………………………………… …(2) con sede legale in (città) ……………………… Prov ……………….……….. Via…………………………….n……

con sede operativa in (città) ………………………… Prov ……………….……….... Via…………………………….n……

fa richiesta di iscrizione all’albo dell’associazionismo del Comune.

…l…sottoscritt….dichiara che(2)……………………………………………………….. persegue le seguenti finalità ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-non opera a fini di lucro, non ripartisce utili ai soci e non tutela e/o promuove in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’associazione stessa;

-che opera secondo criteri di democraticità, ovvero che l’eleggibilità degli organi direttivi, è libera e che rispetta il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice Civile e la sovranità dell’assemblea dei soci, nonchè i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi.

Il numero dei soci aderenti 腅…………………………….

che (2)………………………………………….è stata costituita nell’anno………….. che (2)……………………………………………..aderisce a (2)……………………. Operante a livello nazionale e/o internazionale.

Le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo ……………………………… ………………………………………………………………………………………………

n. tel…………………………n. fax…………………………..e-mail……..…………….

Indirizzo sito web se presente………………………………………………………..

Allega alla presente copia dello Statuto o atto costitutivo.

 

 

Data…………………………………                                            Firma

 

 

(1) Denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato


ALLEGATO 3 FAC SIMILE

 

COMUNE DI VASTO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ASSOCIAZIONISMO DI ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

 

AL COMUNE DI VASTO

Ufficio Partecipazione

….l….sottoscritt…………………………………………………………………………...…….nat…a…………………………………..……il……………………………………...………… residente in(città) ………….. Via …………………………….………. n….. nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante del ……………………… ……………………….……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….(1) Cod. fiscale e/o partita IVA dell’………………………………………………… …(2) con sede legale in (città) ……………………… Prov ……………….……….. Via…………………………………………………………………………………n……...

con sede operativa in (città) ………………………… Prov ……………….……….... Via………………………………………………………………………………..….n……

fa richiesta di iscrizione all’albo dell’associazionismo del Comune.

…l…sottoscritt….dichiara che(2)……………………………………………………….. persegue le seguenti finalità ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e che, con decreto regionale n. ………….. del ………………………. è iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art.4, LR del 12 agosto 1993, n. 37.

Il numero dei soci aderenti 腅…………………………….

che (2)………………………………………….è stata costituita nell’anno………….. che (2)……………………………………………..aderisce a (2)……………………. Operante a livello nazionale e/o internazionale.

Le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………

n. tel…………………………n. fax…………………………..e-mail……..…………….

Indirizzo sito web se presente………………………………………………………..

Allega alla presente copia dello Statuto o atto costitutivo.

 

Data…………………………………                                                Firma

 

 

(1) Denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato


 

ALLEGATO 4

FAC SIMILE

COMUNE DI VASTO

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

 

AL COMUNE DI VASTO

Ufficio Partecipazione

….l….sottoscritt…………………………………………………………………………...…….nat…a…………………………………..……il……………………………………...………… residente in(città) …………………………….. Via ………………………. n….. nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante del ……………………… ……………………….……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………(1) Cod. fiscale e/o partita IVA dell’………………………………………………… …(2) con sede legale in (città) ……………………… Prov ……………….……….. Via…………………………….n……

con sede operativa in (città) ………………………… Prov ……………….……….... Via…………………………….n……

COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI:

• Sede sociale………………………...………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

• Statuto…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

• Rappresentante legale………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

Allegati:……………………………………………………………………………………

 

 

Data……………………….                                                             Firma

 

(1) Denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato


REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

 

Indice

 

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

 

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 - Istanze - Petizioni – Proposte

Articolo 3 - Titolarità del diritto di presentazione

Articolo 4 –Istanze

Articolo 5 – Petizioni

Articolo 6 – Proposta di atto

Articolo 7 – Modalità di comunicazione in ordine alle istanze – petizioni – proposte

Articolo 8 – Audizioni

 

CAPO II - FORUM

Articolo 9 - Forum civici

Articolo 10 - Forum civico generale

Articolo 11 - Forum di settore

Articolo 12 - Indizione dei Forum comunali

Articolo 13 - Forum circoscrizionale

Articolo 14 - Indizione Forum circoscrizionale

Articolo 15 - Soggetti del Forum

Articolo 16 - Funzionamento dei Forum

 

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

Articolo 17 – Finalità

Articolo 18 - Ricerche e sondaggi

Articolo 19 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche

Articolo 20  - Organizzazione

Articolo 21 – Esito della consultazione

 

CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE

Articolo 22 – Assemblee

Articolo 23 – Consulte

Articolo 24 – Democrazia elettronica

 

CAPOIII - REFERENDUM

Articolo 25 – Istituzione

Articolo 26 – Potere di iniziativa

Articolo 27 – Materie non oggetto di referendum

Articolo 28 – Comitato dei Garanti

Articolo 29 – Promozione del Referendum

Articolo 30 – Esame di ammissibilità del quesito

Articolo 31 – Raccolta delle firme

Articolo 32 – Autenticazione delle firme

Articolo 33 – Presentazione delle proposte di Referendum

Articolo 34 – Indizione

Articolo 35 – Disciplina della votazione

Articolo 36 – Ufficio Comunale per il Referendum

Articolo 37 – Operazioni di scrutinio

Articolo 38 – Proclamazione dei risultati

Articolo 39 – Pronunciamento del Consiglio

Articolo 40 – Spese

Articolo 41 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

Articolo 42 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

 

TITOLO III - L’ASSOCIAZIONISMO

CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 43 – Istituzione dell’Albo

Articolo 44 – Soggetti esclusi

Articolo 45 – Gestione dell’albo

Articolo 46 – Associazioni del volontariato

Articolo 47 – Modalità di esercizio dei diritti

Articolo 48 – La partecipazione

Articolo 49 – Contributi e servizi

Articolo 50 – Norme transitorie

Articolo 51 – Entrata in vigore