REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI


TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

 

Art. 1 – Finalità

1.    Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 (1) e dal CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - dello Statuto Comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

 

Art. 2 – Istanze – Petizioni – Proposte

1.    I cittadini singoli o associati possono avanzare all’Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.

2.    L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

3.    L'istituto della istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

4.    L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.

 

Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione

1.    I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto, fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto stesso.

2.    I soggetti di cui al precedente comma, ove non siano residenti, dichiarano in calce all’istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Vasto indicando:

3.    l’impresa o l’ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari;

4.    l’Istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti.

5.    Qualora l’esercizio dei diritti sia esercitato da cittadini dell’Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.

 

Art. 4 – Istanze

1.    Le istanze possono essere presentate dai soggetti di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno indirizzate all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

2.    Le istanze presentate in carta libera, sono sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un’organizzazione, va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima.

3.    Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.

4.    L’organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l’istanza può essere evasa informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

5.    Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.

6.    Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare le istanze in sede di adunanza consiliare.

7.    L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione.

8.    Per l’istanza di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

9.    I dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino nell’ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non superiore ad ulteriori 30 gg., dandone comunicazione scritta all’interessato, con indicati I motivi del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l’istanza.

10.          I termini di cui al comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.

 

Art. 5 – Petizioni

1.    Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l’indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

2.    L’organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.

3.    Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

4.    Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.

5.    L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

 

Art. 6 – Proposta di atto

1.    La proposta di atto va presentata all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l’intervento comporta.

2.    La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l’indirizzo e la firma.

3.    La proposta va iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’organo deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (2).

4.    I primi 3 firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o della Commissione Consiliare competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti l’opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.

5.    Entro 30 giorni dall’esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell’esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.

 

Art. 7 – Modalità di comunicazione in ordine alle istanze – petizioni – proposte.

 

1.    Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura dell’ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

2.    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini dettati dal regolamento sull’accesso agli atti e/o dal regolamento sul procedimento amministrativo dell’Ente.

3.    Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell’Assessorato.

4.    Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica all’interno del periodico dell’Amministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.

 

Art.8 - Audizioni

 

1.    Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l’audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l’argomento rientra nella competenza di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La richiesta è inviata per il tramite dell’ufficio Segreteria del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l’audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l’invito con riportato il giorno, l’ora e la sede della stessa. L’eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.

2.    Dell’esito della consultazione va redatto, a cura dell’ufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.


CAPO II – FORUM

 

Art. 9 – Forum civici

1. Il Capo II del presente regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I Forum civici sono a carattere generale e di settore per quanto attiene la materia oggetto della partecipazione. Riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale o i cittadini appartenenti ad una circoscrizione Comunale.

Art. 10 - Forum civico generale (la conferenza dei servizi)

1.    Il Forum civico generale o Conferenza dei Servizi, come disciplinato dall’art.25 dello Statuto Comunale, viene convocato dal Sindaco entro il mese di settembre di ogni anno per esaminare l’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi.

2.    A tale Conferenza vengono invitate le associazioni e le organizzazioni interessate ai servizi.

3.    Il Difensore Civico svolge una propria relazione.

4.    Le associazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni di valutazione e di proposta.

5.    Le risultanze della Conferenza sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 11 - Forum di settore

1.    Il Forum di settore a carattere comunale è convocato per atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia e relativi a tutto il territorio comunale.

2.    Il Forum di settore a carattere circoscrizionale è convocato relativamente ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia di interesse dei cittadini appartenenti alla circoscrizione.

Art. 12 - Indizione dei Forum comunali

1. I Forum civici a livello comunale, di carattere generale o settoriale, sono convocati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su richiesta di un Consiglio Circoscrizionale , di almeno 1/5 dei Consiglieri o di almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché da n. 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell’albo dell’associazionismo, aventi sede nel territorio comunale o che, pur aventi sede al di fuori dello stesso, abbiano designato quale rappresentante, da iscrivere nell'elenco dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art. 15, un soggetto che risponda al criterio di individuazione di cui all'art. 19, comma 1° dello Statuto.

2. La richiesta di indizione del forum civico comunale va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti con riportati i nomi, le generalità e l’indirizzo  degli stessi e la materia per la quale si richiede l'indizione del forum.

 

Art. 13 – Forum circoscrizionale

1. Il Forum circoscrizionale è convocato dal Presidente di Circoscrizione di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri circoscrizionali o di almeno n. 50 cittadini così come definiti all'art. 19 co