REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE
Art. 1 – Finalità
1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le
modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare
previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 (1) e dal CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - dello Statuto Comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la
partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
Art. 2 – Istanze – Petizioni – Proposte
1. I cittadini singoli o associati possono avanzare
all’Amministrazione Comunale petizioni,
istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse
generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della petizione si caratterizza come
una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si
espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e
ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti
organizzativi dei servizi dell'Ente.
3. L'istituto della istanza si caratterizza come una
formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per
richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui
contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di
evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di
impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica
Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.
Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione
1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli
istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art.
19, comma 1, dello Statuto,
fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o
dallo Statuto stesso.
2. I soggetti di cui al precedente comma, ove non
siano residenti, dichiarano in calce all’istanza, petizione o proposta, di
esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del
servizio, nel Comune di Vasto indicando:
3. l’impresa o l’ente presso cui prestano
attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o
la ditta di cui sono titolari;
4. l’Istituto scolastico o di formazione
professionale in cui sono iscritti.
5. Qualora l’esercizio dei diritti sia esercitato da
cittadini dell’Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli
stessi debbono dichiarare il loro stato.
Art. 4 – Istanze
1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti
di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno
indirizzate all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
2. Le istanze presentate in carta libera, sono
sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone
cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel
caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di un’organizzazione,
va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa
denominazione e sede della medesima.
3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli
atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.
4. L’organo competente esamina le istanze e risponde
agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la
natura della risposta lo consenta, l’istanza può essere evasa
informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà
comunicazione scritta.
5. Qualora la natura delle questioni sollevate
rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento
della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo
deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco
trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del
giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le
motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione
della Commissione Consiliare competente.
6. Il primo firmatario, qualora la Commissione
Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida
la seduta, ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare le
istanze in sede di adunanza consiliare.
7. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da
parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta
al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione.
8. Per l’istanza di competenza degli organi
collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle
decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
9. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono
tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino
nell’ambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale
del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non
superiore ad ulteriori 30 gg.,
dandone comunicazione scritta
all’interessato, con indicati I motivi
del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa l’istanza.
10.
I termini di cui al
comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua
obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per
i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i
termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.
Art. 5 – Petizioni
1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera
all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere
l’indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui
deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
2. L’organo competente esamina le petizioni e
risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di
presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle
questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco
provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima
seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso
e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del
Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del
Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Il primo firmatario, qualora la Commissione
Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida
la seduta ne valuti l’opportunità, è invitato ad illustrare la
petizione in sede di adunanza consiliare.
5. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da
parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta
al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la
comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque
superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
Art. 6 – Proposta di atto
1.
La
proposta di atto va presentata all’Amministrazione Comunale nella persona del
Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare
materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio
Comunale. Va
redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa
che l’intervento comporta.
2.
La
proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o
da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o
in allegato, le proprie generalità, l’indirizzo e la firma.
3.
La
proposta va iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’organo
deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui
all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (2).
4. I primi 3 firmatari della
proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della
Giunta o della Commissione Consiliare
competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del
Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei
presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti
l’opportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta
in sede di adunanza consiliare.
5. Entro 30 giorni dall’esame da parte degli organi competenti,
della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell’esito della
stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli
interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60
gg. dalla data di presentazione
al protocollo generale.
Art. 7 – Modalità di comunicazione in ordine alle istanze –
petizioni – proposte.
1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate
vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura
dell’ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è
tenuto garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le
modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2.
Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o petizione, gli
organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un
provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini
dettati dal regolamento sull’accesso agli atti e/o dal regolamento sul
procedimento amministrativo dell’Ente.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle
istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti,
sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la
competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per
quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e
responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza
dell’Assessorato.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio
su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse
generale sono rese pubbliche in forma sintetica all’interno del periodico
dell’Amministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.
Art.8 - Audizioni
1.
Le
associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per
questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale,
chiedere l’audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la
richiesta al Presidente del Consiglio, se l’argomento rientra nella competenza
di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La
richiesta è inviata per il tramite dell’ufficio Segreteria del
Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più
Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da
parte della Commissione o Commissioni, dispone l’audizione entro un termine
massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l’invito con riportato il giorno,
l’ora e la sede della stessa. L’eventuale diniego va comunicato e motivato agli
interessati entro lo stesso termine.
2. Dell’esito della consultazione va
redatto, a cura dell’ufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito
verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei
capigruppo per le eventuali determinazioni.
CAPO II – FORUM
Art. 9 – Forum civici
1. Il Capo II del presente
regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della
società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che
riguardano gli interessi collettivi.
2. I Forum civici sono a
carattere generale e di settore per quanto attiene la materia oggetto della
partecipazione. Riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale o i
cittadini appartenenti ad una circoscrizione Comunale.
Art. 10 - Forum civico generale (la conferenza dei
servizi)
1.
Il
Forum civico generale o Conferenza dei Servizi, come disciplinato dall’art.25
dello Statuto Comunale, viene convocato dal Sindaco entro il mese di settembre
di ogni anno per esaminare l’andamento della qualità, quantità,
efficienza ed efficacia dei servizi.
2.
A
tale Conferenza vengono invitate le associazioni e le organizzazioni
interessate ai servizi.
3.
Il
Difensore Civico svolge una propria relazione.
4.
Le
associazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie
relazioni di valutazione e di proposta.
5.
Le
risultanze della Conferenza sono comunicate al Consiglio comunale.
Art. 11 - Forum di settore
1.
Il
Forum di settore a carattere comunale è convocato per atti di carattere
programmatico e generale riguardanti una specifica materia e relativi a tutto
il territorio comunale.
2.
Il
Forum di settore a carattere circoscrizionale è convocato relativamente
ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia
di interesse dei cittadini appartenenti alla circoscrizione.
Art. 12 - Indizione dei Forum comunali
1. I Forum civici a livello
comunale, di carattere generale o settoriale, sono convocati dal Sindaco o dal Presidente del
Consiglio, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su
richiesta di un Consiglio Circoscrizionale , di almeno 1/5 dei Consiglieri o
di almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché
da n. 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell’albo
dell’associazionismo, aventi sede nel territorio comunale o che, pur aventi sede al di fuori
dello stesso, abbiano designato quale rappresentante, da iscrivere nell'elenco
dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art. 15, un soggetto che
risponda al criterio di individuazione di cui all'art. 19, comma 1° dello Statuto.
2. La richiesta di indizione del
forum civico comunale va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti
con riportati i nomi, le generalità e l’indirizzo degli stessi e la materia per la quale
si richiede l'indizione del forum.
Art. 13 – Forum circoscrizionale
1. Il Forum circoscrizionale è convocato dal Presidente di Circoscrizione di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri circoscrizionali o di almeno n. 50 cittadini così come definiti all'art. 19 co