REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE
Art. 1 Finalità
1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le
modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare
previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 (1) e dal CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - dello Statuto Comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la
partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
Art. 2 Istanze Petizioni Proposte
1. I cittadini singoli o associati possono avanzare
allAmministrazione Comunale petizioni,
istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse
generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della petizione si caratterizza come
una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'Ente con la quale si
espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e
ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti
organizzativi dei servizi dell'Ente.
3. L'istituto della istanza si caratterizza come una
formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per
richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui
contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di
evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di
impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica
Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.
Art. 3 - Titolarità del diritto di presentazione
1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli
istituti come sopra determinati sono i cittadini individuati ai sensi dell'art.
19, comma 1, dello Statuto,
fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o
dallo Statuto stesso.
2. I soggetti di cui al precedente comma, ove non
siano residenti, dichiarano in calce allistanza, petizione o proposta, di
esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del
servizio, nel Comune di Vasto indicando:
3. limpresa o lente presso cui prestano
attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o
la ditta di cui sono titolari;
4. lIstituto scolastico o di formazione
professionale in cui sono iscritti.
5. Qualora lesercizio dei diritti sia esercitato da
cittadini dellUnione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli
stessi debbono dichiarare il loro stato.
Art. 4 Istanze
1. Le istanze possono essere presentate dai soggetti
di cui al precedente articolo, sia singolarmente che in forma associata e vanno
indirizzate allAmministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
2. Le istanze presentate in carta libera, sono
sottoscritte dai presentatori indicando con chiarezza la persona o le persone
cui devono essere date le risposte ed il recapito ove debbono pervenire. Nel
caso in cui i presentatori agiscano quali rappresentanti di unorganizzazione,
va indicata la carica ricoperta all'interno di questa, nonchι la precisa
denominazione e sede della medesima.
3. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli
atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.
4. Lorgano competente esamina le istanze e risponde
agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la
natura della risposta lo consenta, listanza può essere evasa
informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà
comunicazione scritta.
5. Qualora la natura delle questioni sollevate
rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento
della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo
deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco
trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del
giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le
motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione
della Commissione Consiliare competente.
6. Il primo firmatario, qualora la Commissione
Consiliare a maggioranza dei presenti, purchι in numero tale da rendere valida
la seduta, ne valuti lopportunità, è invitato ad illustrare le
istanze in sede di adunanza consiliare.
7. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da
parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta
al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione.
8. Per listanza di competenza degli organi
collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle
decisioni assunte non può superare comunque i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
9. I dirigenti e i responsabili degli uffici sono
tenuti a dare direttamente risposte motivate alle istanze che rientrino
nellambito della loro competenza, nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale
del Comune. Detto termine può essere prorogato per un tempo non
superiore ad ulteriori 30 gg.,
dandone comunicazione scritta
allinteressato, con indicati I motivi
del ritardo e i nuovi termini entro cui verrà evasa listanza.
10.
I termini di cui al
comma 9 si applicano esclusivamente alle istanze dalle quali non consegua
obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune. Per
i procedimenti amministrativi che conseguano obbligatoriamente ad una istanza i
termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.
Art. 5 Petizioni
1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, sono presentate in carta libera
allAmministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere
lindirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui
deve essere indirizzata la risposta, nonchι il recapito delle medesime.
2. Lorgano competente esamina le petizioni e
risponde agli interessati entro 30 gg. dalla data di
presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la natura delle
questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco
provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima
seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso
e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
3. Qualora la petizione rientri nelle competenze del
Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del
Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Il primo firmatario, qualora la Commissione
Consiliare a maggioranza dei presenti, purchι in numero tale da rendere valida
la seduta ne valuti lopportunità, è invitato ad illustrare la
petizione in sede di adunanza consiliare.
5. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da
parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta
al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la
comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque
superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
Art. 6 Proposta di atto
1.
La
proposta di atto va presentata allAmministrazione Comunale nella persona del
Sindaco in carta libera, per iscritto. La stessa deve comunque riguardare
materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio
Comunale. Va
redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa
che lintervento comporta.
2.
La
proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o
da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o
in allegato, le proprie generalità, lindirizzo e la firma.
3.
La
proposta va iscritta allordine del giorno della prima seduta utile dellorgano
deliberante competente, debitamente istruita e completa dei pareri di cui
allart. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (2).
4. I primi 3 firmatari della
proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della seduta della
Giunta o della Commissione Consiliare
competente, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del
Consiglio Comunale. Qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei
presenti, purchè in numero tale da rendere valida la seduta, ne valuti
lopportunità, i primi 3 firmatari sono invitati ad illustrare la proposta
in sede di adunanza consiliare.
5. Entro 30 giorni dallesame da parte degli organi competenti,
della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dellesito della
stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli
interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60
gg. dalla data di presentazione
al protocollo generale.
Art. 7 Modalità di comunicazione in ordine alle istanze
petizioni proposte.
1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate
vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura
dellufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è
tenuto garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le
modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2.
Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad unistanza o petizione, gli
organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un
provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge o nei termini
dettati dal regolamento sullaccesso agli atti e/o dal regolamento sul
procedimento amministrativo dellEnte.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle
istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti,
sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la
competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per
quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e
responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza
dellAssessorato.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio
su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse
generale sono rese pubbliche in forma sintetica allinterno del periodico
dellAmministrazione Comunale e sulla rete civica del Comune.
Art.8 - Audizioni
1.
Le
associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per
questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale,
chiedere laudizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la
richiesta al Presidente del Consiglio, se largomento rientra nella competenza
di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La
richiesta è inviata per il tramite dellufficio Segreteria del
Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più
Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da
parte della Commissione o Commissioni, dispone laudizione entro un termine
massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti linvito con riportato il giorno,
lora e la sede della stessa. Leventuale diniego va comunicato e motivato agli
interessati entro lo stesso termine.
2. Dellesito della consultazione va
redatto, a cura dellufficio Segreteria del Consiglio o del segretario della Commissione, apposito
verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei
capigruppo per le eventuali determinazioni.
CAPO II FORUM
Art. 9 Forum civici
1. Il Capo II del presente
regolamento disciplina i forum civici finalizzati alla partecipazione della
società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che
riguardano gli interessi collettivi.
2. I Forum civici sono a
carattere generale e di settore per quanto attiene la materia oggetto della
partecipazione. Riguardano i cittadini dell'intero territorio comunale o i
cittadini appartenenti ad una circoscrizione Comunale.
Art. 10 - Forum civico generale (la conferenza dei
servizi)
1.
Il
Forum civico generale o Conferenza dei Servizi, come disciplinato dallart.25
dello Statuto Comunale, viene convocato dal Sindaco entro il mese di settembre
di ogni anno per esaminare landamento della qualità, quantità,
efficienza ed efficacia dei servizi.
2.
A
tale Conferenza vengono invitate le associazioni e le organizzazioni
interessate ai servizi.
3.
Il
Difensore Civico svolge una propria relazione.
4.
Le
associazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie
relazioni di valutazione e di proposta.
5.
Le
risultanze della Conferenza sono comunicate al Consiglio comunale.
Art. 11 - Forum di settore
1.
Il
Forum di settore a carattere comunale è convocato per atti di carattere
programmatico e generale riguardanti una specifica materia e relativi a tutto
il territorio comunale.
2.
Il
Forum di settore a carattere circoscrizionale è convocato relativamente
ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia
di interesse dei cittadini appartenenti alla circoscrizione.
Art. 12 - Indizione dei Forum comunali
1. I Forum civici a livello
comunale, di carattere generale o settoriale, sono convocati dal Sindaco o dal Presidente del
Consiglio, in relazione alle rispettive competenze in materia, su iniziativa propria o su
richiesta di un Consiglio Circoscrizionale , di almeno 1/5 dei Consiglieri o
di almeno 100 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonchι
da n. 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nellalbo
dellassociazionismo, aventi sede nel territorio comunale o che, pur aventi sede al di fuori
dello stesso, abbiano designato quale rappresentante, da iscrivere nell'elenco
dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo art. 15, un soggetto che
risponda al criterio di individuazione di cui all'art. 19, comma 1° dello Statuto.
2. La richiesta di indizione del
forum civico comunale va indirizzata al Sindaco e sottoscritta dai richiedenti
con riportati i nomi, le generalità e lindirizzo degli stessi e la materia per la quale
si richiede l'indizione del forum.
Art. 13 Forum circoscrizionale
1. Il Forum circoscrizionale è convocato dal
Presidente di Circoscrizione di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei
Consiglieri circoscrizionali o di almeno n. 50 cittadini così come
definiti all'art. 19 comma 1° dello Statuto, che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonchι da
n. 1 associazione o comitato anche liberamente costituito, facente parte
dellalbo dellassociazionismo, avente sede nel territorio Comunale o un rappresentante
dei soggetti componenti il Forum di cui al successivo Art. 15 e che risponda al
criterio di individuazione di cui all'art. 19 comma 1° dello Statuto.
Art. 14 Indizione Forum Circoscrizionale
1.
La
richiesta di indizione del Forum civico circoscrizionale va indirizzata al
Presidente di Circoscrizione e sottoscritta dai richiedenti con riportate in
maniera chiara le generalità e lindirizzo degli stessi e la materia per
la quale si richiede l'indizione del forum.
Art. 15 Soggetti del Forum
1.
Compongono
i Forum civici, generali, di settore e circoscrizionali tutte le forme di
libero associazionismo:
·
le
associazioni iscritte allalbo comunale;
·
le
associazioni di categoria;
·
gli
enti pubblici presenti sul territorio;
·
gli
ordini professionali.
2.
Tutti
i forum sono pubblici.
Art. 16 - Funzionamento dei Forum
1.
I
Forum civici di settore sono presieduti dal Difensore Civico con funzioni di
coordinamento. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona dallo
stesso designata per iscritto a svolgere tali funzioni da individuarsi tra i
componenti il Forum.
2.
La
Conferenza dei servizi è presieduta dal Presidente del Consiglio
comunale con funzioni di coordinamento. In caso di assenza da altra persona
delegata.
3.
Forum
civici circoscrizionali sono presieduti dal Presidente di circoscrizione con
identica funzione. In caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta
tra i componenti della Circoscrizione dallo stesso designata per iscritto a
svolgere tali funzioni.
4.
Ai
Forum civici di settore e circoscrizionali intervengono i soggetti di cui all'Art. 15.
5.
Alla
Conferenza dei Servizi interviene il Sindaco ed i soggetti di cui allart.15.
6.
L'ordine
del giorno del Forum è curato dal Presidente del Consiglio comunale e/o
dal Difensore Civico e/o dal Presidente di circoscrizione. L'indizione del
forum è fatta a mezzo manifesto pubblico e/o altre idonee forme di
pubblicizzazione. Nel manifesto di indizione viene riportato l'ordine del
giorno in discussione, nonchι la sede, il giorno e l'ora della riunione.
7.
Delle
risultanze del Forum viene redatto verbale in forma sintetica a cura del
personale comunale che assiste ai lavori.
8.
Il
verbale viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e messo a
disposizione dei cittadini per la consultazione e/o l'estrazione di copia
presso lU.R.P. del Comune.
9.
I
provvedimenti con i quali gli organi Comunali assumono decisioni relative agli
argomenti trattati nel forum debbono riportare in forma sintetica le risultanze
emerse dal forum.
TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE
CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE
Art. 17 Finalità
1. Il titolo II del presente regolamento disciplina,
ai sensi dell'art. 17 dello
Statuto, le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che
concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi
generali riguardanti i settori dell'Amministrazione.
2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti volti
a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le
stesse possono essere attivate e prima di assumere decisioni e successivamente
all'adozione di provvedimenti.
Art. 18 - Ricerche e sondaggi
1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e
di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad
interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi
dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa
propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di
opinione.
2. L'ambito della consultazione e la metodologia sono
decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata a maggioranza
qualificata e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può essere effettuata nei
Confronti:
a) di particolari fasce di cittadini, individuati in
base alle classi di età, all'attività effettuata od alle
condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad
altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che
la consultazione stessa persegue;
b) di un campione limitato ad unaliquota
percentuale, stabilita da società incaricate esperte in materie o di
tutti i cittadini compresi in una delle fasce suddette.
Art. 19 Promozione dei sondaggi e delle Ricerche
1. Il Consiglio Comunale è tenuto a promuovere
il sondaggio di opinione su proposta della Giunta o su istanza di almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta.
Art. 20 Organizzazione
1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le
operazioni relative al sondaggio o alla ricerca il Consiglio Comunale
può prevedere il conferimento di un incarico ad una società
esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate
garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva
rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La società definisce, secondo gli indirizzi
espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la
delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali
estrarre il campione.
3. La società sovrintende a tutte le
operazioni del sondaggio, promuove e realizza, anche avvalendosi della
collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei
cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio,
mediante manifesti o altre forme di comunicazione.
Art. 21 - Esito della consultazione
1. La società incaricata provvede ad inoltrare
al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione,
unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati
dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni
conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate
dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le
forme di pubblicizzazione previste dal regolamento dell'accesso.
CAPO II ASSEMBLEE E CONSULTE
Art. 22 Assemblee
1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o
atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte
definita di essa, per iniziativa del Sindaco o di almeno un quinto dei
Consiglieri Comunali o su richiesta di uno o più Consigli
Circoscrizionali possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di
conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua
delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti
relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data
informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le
decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in
maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.
Art. 23 Consulte
1. In particolari settori che rivestono specifico
interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o
associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia,
lAmministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati
allacquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione,
attraverso apposito atto adottato dallorgano competente, di organismi
permanenti composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni
suddette.
Art. 24 Democrazia elettronica
1. Il Sindaco può consultare la popolazione o
parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito
della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le
modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.
CAPO III REFERENDUM
Art. 25 Istituzione
1. Il Referendum, istituito dall'art. 20 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente
regolamento.
2. Il Comune prevede luso del Referendum come
strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum ha carattere consultivo, deve
riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi
in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali,
circoscrizionali.
4. Il Referendum proposto per iniziativa popolare va
posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.
Art. 26 Potere di iniziativa
1. La proposta di indizione del referendum è
avanzata dal Consiglio
Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri o quando lo richiedano
almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, ai sensi dellart.
20 comma 2 dello Statuto.
Art. 27 Materie non oggetto di Referendum
1.
Non
possono essere oggetto di Referendum consultivo:
a)
provvedimenti
inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le
deliberazioni e le questioni concernenti persone;
b)
provvedimenti
concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso
dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
c)
i
regolamenti del Comune relativi allorganizzazione degli organi, degli uffici e
del personale e lo Statuto;
d)
provvedimenti
inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi,
rette e tariffe, i bilanci;
e)
gli
atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
f)
i
pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune
condivide la competenza con altri enti;
g)
gli
atti vincolanti nella forma e nel contenuto;
h)
i
piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro loro attuazione e le
relative variazioni;
i)
le
materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria
nellultimo quinquennio.
Art. 28 Ammissibilità della proposta referendaria.
1. Le proposte di indizione di cui allart. 20
comma 5° dello Statuto comunale
devono preventivamente essere giudicate ammissibili dalla Commissione Affari
Generali ed Istituzionali del Consiglio.
2. La Commissione Affari Generali ed Istituzionali,
verificate le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei
voti:
a) l'ammissibilità delle proposte di
Referendum;
b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso
di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del
competente organo del Comune;
c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento
del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del
secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto alla Commissione
Affari Generali ed Istituzionali deve essere adottato almeno trenta giorni
prima della data stabilita per il Referendum; la Commissione Affari Generali ed
Istituzionali esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci
giorni successivi alladozione di cui sopra.
Art. 29- Promozione del Referendum
1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum
debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo
deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.
2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera,
deve recare in calce la firma autenticata, la data e il luogo di nascita di
almeno 30 elettori residenti nel Comune di Vasto.
3. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la
proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in
modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
4. Le deliberazioni del Consiglio richiedenti
l'indizione di un Referendum
devono avere gli stessi requisiti, previsti nel comma 3.
5.
Qualora dalla
proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori
dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità
della relativa copertura.
Art. 30 - Esame di ammissibilità del quesito
1. Il giudizio di ammissibilità del quesito
referendario è espresso dalla Commissione Affari Generali ed
Istituzionali in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui
all'Art. 29 del presente regolamento.
2. Il Comitato promotore del Referendum (30 elettori)
può chiedere audizione alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali
per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione Affari Generali ed
Istituzionali può autonomamente promuovere uno o più incontri con
i presentatori dellistanza al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione.
3. La Commissione Affari Generali ed Istituzionali
può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne
lammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore.
Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La
decisione finale spetta alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali.
4. Le decisioni della Commissione Affari Generali ed
Istituzionali sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono
essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla
esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni della Commissione Affari Generali ed
Istituzionali debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli
istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento
normativo che impedisce l'accoglimento.
Art. 31 - Raccolta delle firme
1. La raccolta delle firme è effettuata su
fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo
della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile
dalla Commissione Affari Generali ed Istituzionali.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente
vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il
numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza
ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati
dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
Art. 32- Autenticazione delle firme
1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di
cui all'articolo 31, scrivendo
chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. la firma deve essere autenticata dai soggetti
stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della
data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in
ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione Comunale adotterà le
opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari
e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
Art. 33 Presentazione delle proposte di Referendum
1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui
all'Art. 31 recanti una o
più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla
data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta
da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo
tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'Art. 31, raccolte sui fogli descritti e vidimati come
indicato all'Art. 31 del
presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto
referendario.
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli
Uffici Anagrafe ed Elettorale.
Art. 34 Indizione
1. Ι consentito lo svolgimento al massimo di tre
Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum
vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto
secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal
Consiglio.
2. La consultazione referendaria avviene una volta
l'anno. Non può essere effettuato il Referendum:
a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo
alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per
altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già
stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno
sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile
successiva;
b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1°
settembre;
c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio
nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi
elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
d) nei quattro mesi successivi alla elezione del
nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco con
proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i
quali sono state ultimate le formalità previste. Limitatamente ai
Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio
Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°,
procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della
consultazione, secondo le determinazioni espresse dalla Commissione Affari Generali ed
Istituzionali nell'atto di sospensione.
4. Il Referendum viene indetto dal Sindaco,
verificata la validità del numero delle firme necessarie.
5. Il Sindaco comunica lindizione del Referendum. mediante affissione
dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni
prima della data del Referendum.
Art. 35 - Disciplina della votazione
1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione
tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed
iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi, e gli stranieri legittimamente
residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2.
La
votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene
inviata apposita comunicazione con lindicazione del seggio o dei seggi
referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra
idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di
manifesti.
4.
Il
voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato
integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più
quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. Lelettore vota
tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5.
Le
operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nellarco
delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono
essere stabilite nellatto di indizione.
Art. 36 - Ufficio Comunale per il Referendum
1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del
Referendum il Sindaco nomina i componenti dellUfficio comunale per il
Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici e del
Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale. L'Ufficio Comunale per il
Referendum può essere integrato
con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato
promotore.
2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito
di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni
referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto
e di scrutinio. In particolare lufficio si avvale degli altri uffici comunali
per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei
seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle
operazioni.
3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio
Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e
più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in
particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare
lattività scolastica.
4. Ciascun seggio è composto dal Presidente,
dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco più
unrappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.
Art. 37 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avvengono
immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più
Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle
richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di
indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto
apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno
svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi allufficio comunale per il
Referendum.
Art. 38 Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da
tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio
comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero
complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e
quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è
redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la
Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei
risultati del Referendum e uno depositato presso lufficio comunale per il
Referendum.
3. Lufficio comunale per il referendum trasmette al
Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio,
presentati prima della proclamazione dei risultati allufficio stesso o al
Presidente del seggio.
4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della
Commissione Affari Generali ed Istituzionali e proclama il risultato della
consultazione. Contro la proclamazione del risultato il Comitato per il
Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione
al Commissione Affari Generali ed Istituzionali. Lo stesso si pronuncia
tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si
pronuncia in via definitiva sui risultati del Referendum.
Art. 39 - Pronunciamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla
consultazione, proclama l'esito della votazione ed assume gli atti e i
provvedimenti conseguenziali allesito del referendum, fatta salva la possibilità
in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle
determinazioni al successivo esercizio finanziario.
Art. 40 - Spese
1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni
attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi
elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei
Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti
da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.
Art. 41 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente
a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare allaffissione
referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche
affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune,
garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali
spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi
politici rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della
votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le
affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai referendum comunali
è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per
laffissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene
effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di
affissione è richiesto solo nel caso che laffissione avvenga ad opera
del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
Art. 42 -Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni
1. Per le altre forme di propaganda previste dalle
disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo
sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n.130 (3), le facoltà dalle stesse riconosciute ai
partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati,
si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del
Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di
propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie
si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 (4) della legge citata al primo comma del presente
articolo.
TITOLO III - L'ASSOCIAZIONISMO
CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI
Art. 43 Istituzione dell'Albo.
1. In attuazione dellart. 12 dello Statuto, è istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi di aggregazione sociale, al fine di conferire loro determinati poteri e diritti nei confronti
dell'Ente.
2. Lalbo è suddiviso nelle seguenti sezioni
tematiche:
·
attività
socio sanitarie
·
impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani
·
educazione e
formazione
·
attività
culturali
·
tutela ambientale
·
attività
ricreative e sportive
·
promozione
economica
·
attività
di carattere internazionale
3. In fase di prima istituzione lalbo risulta
costituito dalle Associazioni e dai soggetti presenti che hanno effettuato
liscrizione nei modi previsti dal regolamento.
4. Lalbo viene costantemente aggiornato per nuove
iscrizioni e cancellazioni inoltrate dagli interessati.
5. Le Associazioni e gli altri soggetti di cui al
comma 1, con sede operativa in Vasto, possono chiedere liscrizione nellalbo
di cui al precedente comma 2, indicando una o più sezioni tematiche e,
nel caso di iscrizione a più sezioni, quella prevalente, presentando
idonea documentazione.
6. La richiesta va presentata su apposito modulo come
da fac-simile allegato al regolamento, avente data certa, nel quale risultino:
a)
le
finalità sociali senza fini di lucro;
b)
la
sede legale;
c) il divieto di tutelare e
promuovere in via prevalente gli
interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci
amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo
dellAssociazione stessa;
d) la democraticità, ovvero
leleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto
singolo, di cui allart. 2532 del Codice civile (5), la sovranità
dellassemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi.
Alla domanda vanno allegati latto costitutivo e/o lo Statuto.
Art. 44 - Soggetti esclusi
1. Per gruppi, movimenti, comitati, associazioni e
forme di aggregazione non si intendono i gruppi e i movimenti partitici, le
associazioni sindacali, professionali o di categoria, le associazioni che hanno
come finalità la tutela economica diretta degli associati. A tal fine i
soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo dichiarano quanto previsto al
precedente articolo, comma 6 lettera c).
Art. 45 Gestione dellalbo
1. LUfficio partecipazione cura laggiornamento
dellalbo provvedendo alla cancellazione dallo stesso delle Associazioni che,
nonostante diffida, non abbiano presentato entro 60 giorni la documentazione
prevista dallart. 50, comma 6 del presente regolamento. Le Associazioni hanno
lobbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di
statuto e di rappresentante legale, avvenute successivamente alliscrizione
allalbo.
2. Ai fini dellaggiornamento periodico dellalbo,
lUfficio partecipazione, con periodicità biennale, invita i legali
rappresentanti delle associazioni e organismi iscritti nellalbo, a produrre
dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui allart. 50 del
presente regolamento. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta
la cancellazione dallalbo.
Art. 46 Associazioni del volontariato
1.
Nellalbo
di cui allart. 50 vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano
espressamente, specificando esclusivamente gli estremi del decreto regionale,
le associazioni di volontariato, con sede in Vasto, iscritte nel registro
generale delle organizzazioni di volontariato presso la Regione Abruzzo, art.4,
LR del 12 agosto 1993, n. 37.
2. Alle associazioni del volontariato il Comune
riconosce specifici e più ampi diritti, nonchι agevolazioni per la
realizzazione di servizi e di interventi che siano o complementari a quelli
dellEnte, o realizzati per conto dellEnte stesso, attraverso apposite
convenzioni.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle
aventi finalità di carattere sociale, civile e culturale e precisamente
quelle relative a:
a. tutela del diritto alla salute
b. superamento dellemarginazione attraverso la
prevenzione e la rimozione di bisogno economico e sociale
c. miglioramento della qualità della vita
d. promozione dei diritti della persona
e. recupero, protezione, valorizzazione
dellambiente, del paesaggio e della natura
f.
tutela e
valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonchι
promozione e sviluppo delle attività connesse.
Art. 47- Modalità di esercizio dei diritti
1.
Le associazioni e
gli altri organismi di cui
agli artt. 50 e 53 sono
riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte
programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.
2.
Alle associazioni e
agli organismi è riconosciuto dal Comune il diritto ad essere informati
sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dallEnte e riguardanti i
settori di specifico interesse degli stessi. Il Comune favorisce altresì
linformazione dei programmi progetti e normative regionali, statali e
comunitari che attengono alle materie di interesse delle associazioni.
3.
Il diritto
allinformazione sugli atti e programmi dellAmministrazione Comunale è
esercitato secondo le modalità previste dal regolamento dellaccesso.
4.
Linformazione di
carattere generale su altri programmi e norme emanati da enti e organismi
diversi, viene fornita attraverso idonei strumenti di comunali competenti e
messa a disposizione presso lU.R.P. e la Rete civica del Comune.
5.
E prevista la
consultazione delle associazioni attraverso forum di settore o assemblee su
atti di natura regolamentare o di carattere generale e programmatico, nei
settori di interesse degli stessi, prima della loro adozione da parte degli
organi elettivi.
6.
Le associazioni
possono avanzare autonome proposte riguardanti il loro specifico campo di
interesse; le modalità di esame delle stesse sono quelle previste
nellart. 6 del presente regolamento.
7.
Il Comune può
avvalersi delle associazioni di cui sopra per la realizzazione di servizi o progetti nei settori di
specifico interesse delle singole associazioni stipulando con le stesse
apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.
8.
Alle
associazioni è inoltre riconosciuta la capacità di esercitare il
controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi relativi a settori di
loro interesse secondo le modalità previste dal Regolamento d'accesso.
9.
Il
Comune al fine di valorizzare l'attività delle associazioni del
volontariato nei settori di loro interesse, richiamato quanto già
stabilito dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici,
prevede, attraverso appositi protocolli di intesa, la partecipazione diretta di
rappresentanti delle associazioni del volontariato in organismi di gestione dei
servizi. Le modalità di detta partecipazione sono fissate con gli atti
istitutivi degli organismi o di approvazione dei protocolli di intesa.
Art. 48 La partecipazione
1. I soggetti di cui agli articoli 43 e 46 sono presenti attraverso propri rappresentanti
nelle consulte previste dall'art. 23 del presente regolamento o in organismi quali comitaticommissioni
istituiti dall'Ente per la realizzazione di determinati programmi-iniziative e manifestazioni.
2. Le modalità di partecipazione sono previste negli atti istitutivi
delle suddette forme di consultazione e partecipazione.
Art. 49 - Contributi e servizi
1. Il Comune concede a tutti i soggetti dell'associazionismo di cui agli
artt. 43 e 46, contributi e vantaggi economici e servizi secondo le
modalità e i criteri previsti dal regolamento sulla concessione di
contributi e benefici.
2. I contributi e benefici, di cui al precedente comma sono concessi
soltanto se diretti al conseguimento degli obbiettivi e alla realizzazione di
programmi e iniziative rientranti nelle finalità delle associazioni e
dellAmministrazione Comunale.
Art. 50 - Norme transitorie
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati
tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e
consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
Art. 51 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data
di esecutività della delibera di approvazione.
LEGENDA NOTE
(1) Art. 8 D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione,
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme
associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere,
altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere,
altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente
articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
5.Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.
203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
(2) Art. 49
comma 1 D.Lgs. 18.agosto 2000 n. 267
Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine
alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
(3) Art. 4 Legge 24 aprile 1975 n. 130
4.La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2,
provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma
dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione
elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire
apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per
le elezioni. gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i
richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero
delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non
inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste
medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in
presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di
eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle
superfici assegnate.
(4) Art. 9 Legge 4 aprile 1956 n. 212
9. Nel giorno precedente
ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di
propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti
di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni
forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle
sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici
nelle bacheche previste all'art.1 della presente legge. Chiunque contravviene
alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10) (10/cost).
(10) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975,
n. 130,
entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della
multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di
violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in
luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio
1998, n. 301
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(5) Art. 2532 del Codice civile
Assemblea Nelle
assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre
mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della
quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle società cooperative con
partecipazione di persone giuridiche, latto costitutivo può attribuire
a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione allammontare della
quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze
richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la
validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti
spettanti ai soci. Latto costitutivo può determinare le maggioranze
necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto può essere dato
per corrispondenza se ciò è ammesso dallatto costitutivo. In tal
caso lavviso di convocazione dellassemblea deve contenere per esteso la
deliberazione proposta.
ALLEGATO
1
SEZIONI
TEMATICHE
Attività socio sanitarie
Impegno civile, tutela e promozione dei
diritti umani
Educazione e formazione
Attività culturali
Tutela ambientale
Attività ricreative e sportive
Promozione economica
Attività di carattere internazionale
ALLEGATO 2 FAC SIMILE
COMUNE
DI VASTO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLALBO DELLASSOCIAZIONISMO
AL
COMUNE DI VASTO
Ufficio
Partecipazione
.l
.sottoscritt
...
.nat
a
..
il
...
residente in(città)
.. Via
. n
.. nella sua
qualità di Presidente e/o rappresentante del
.
...
(1)
Cod. fiscale e/o partita IVA dell
(2) con sede legale in
(città)
Prov
.
.. Via
.n
con sede operativa in (città)
Prov
.
....
Via
.n
fa richiesta di iscrizione allalbo dellassociazionismo del Comune.
l
sottoscritt
.dichiara che(2)
.. persegue le seguenti
finalità
-non opera a fini di lucro, non ripartisce utili ai soci e non tutela e/o
promuove in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di
categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a
qualunque titolo dellassociazione stessa;
-che opera secondo criteri di democraticità, ovvero che
leleggibilità degli organi direttivi, è libera e che rispetta il
principio del voto singolo di cui allart. 2532 del Codice Civile e la
sovranità dellassemblea dei soci, nonchè i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi.
Il numero dei soci aderenti è
.
che (2)
.è stata costituita nellanno
.. che
(2)
..aderisce a (2)
. Operante a livello nazionale e/o
internazionale.
Le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo
n. tel
n. fax
..e-mail
..
.
Indirizzo sito web se presente
..
Allega alla presente copia dello Statuto o atto costitutivo.
Data
Firma
(1) Denominazione dellEnte, Associazione, Comitato
(2) Ente o Associazione o Comitato
ALLEGATO 3 FAC SIMILE
COMUNE DI VASTO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLALBO DELLASSOCIAZIONISMO DI ASSOCIAZIONI DEL
VOLONTARIATO
AL COMUNE DI VASTO
Ufficio Partecipazione
.l
.sottoscritt
...
.nat
a
..
il
...
residente in(città)
.. Via
.
. n
.. nella sua
qualità di Presidente e/o rappresentante del
.
...
.(1)
Cod. fiscale e/o partita IVA dell
(2) con sede legale in (città)
Prov
.
.. Via
n
...
con sede operativa in (città)
Prov
.
....
Via
..
.n
fa richiesta di iscrizione allalbo dellassociazionismo del Comune.
l
sottoscritt
.dichiara che(2)
.. persegue le seguenti
finalità
e che, con decreto regionale n.
.. del
. è iscritto nel
registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art.4, LR del 12 agosto 1993, n.
37.
Il numero dei soci aderenti è
.
che (2)
.è stata costituita nellanno
.. che
(2)
..aderisce a (2)
. Operante a livello nazionale e/o
internazionale.
Le comunicazioni vanno inviate al seguente
indirizzo
.
n. tel
n. fax
..e-mail
..
.
Indirizzo sito web se presente
..
Allega alla presente copia dello Statuto o atto costitutivo.
Data
Firma
(1) Denominazione dellEnte, Associazione, Comitato
(2) Ente o Associazione o Comitato
ALLEGATO 4
FAC SIMILE
COMUNE DI VASTO
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI
AL COMUNE DI VASTO
Ufficio Partecipazione
.l
.sottoscritt
...
.nat
a
..
il
...
residente in(città)
.. Via
. n
.. nella sua
qualità di Presidente e/o rappresentante del
.
...
(1)
Cod. fiscale e/o partita IVA dell
(2) con sede legale in
(città)
Prov
.
.. Via
.n
con sede operativa in (città)
Prov
.
....
Via
.n
COMUNICA LE SEGUENTI
VARIAZIONI:
� Sede sociale
...
� Statuto
...
� Rappresentante legale
..
Allegati:
Data
. Firma
(1)
Denominazione dellEnte, Associazione, Comitato
(2) Ente o
Associazione o Comitato
REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Indice
TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 - Istanze - Petizioni Proposte
Articolo 3 - Titolarità del diritto di presentazione
Articolo 4 Istanze
Articolo 5 Petizioni
Articolo 6 Proposta di atto
Articolo 7 Modalità di comunicazione in ordine alle istanze
petizioni proposte
Articolo 8 Audizioni
CAPO II - FORUM
Articolo 9 - Forum civici
Articolo 10 - Forum civico generale
Articolo 11 - Forum di settore
Articolo 12 - Indizione dei Forum comunali
Articolo 13 - Forum circoscrizionale
Articolo 14 - Indizione Forum circoscrizionale
Articolo 15 - Soggetti del Forum
Articolo 16 - Funzionamento dei Forum
TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE
CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE
Articolo 17 Finalità
Articolo 18 - Ricerche e sondaggi
Articolo 19 - Promozione dei sondaggi e delle ricerche
Articolo 20 - Organizzazione
Articolo 21 Esito della consultazione
CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE
Articolo 22 Assemblee
Articolo 23 Consulte
Articolo 24 Democrazia elettronica
CAPOIII - REFERENDUM
Articolo 25 Istituzione
Articolo 26 Potere di iniziativa
Articolo 27 Materie non oggetto di referendum
Articolo 28 Comitato dei Garanti
Articolo 29 Promozione del Referendum
Articolo 30 Esame di ammissibilità del quesito
Articolo 31 Raccolta delle firme
Articolo 32 Autenticazione delle firme
Articolo 33 Presentazione delle proposte di Referendum
Articolo 34 Indizione
Articolo 35 Disciplina della votazione
Articolo 36 Ufficio Comunale per il Referendum
Articolo 37 Operazioni di scrutinio
Articolo 38 Proclamazione dei risultati
Articolo 39 Pronunciamento del Consiglio
Articolo 40 Spese
Articolo 41 Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti
Articolo 42 Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni
TITOLO III - LASSOCIAZIONISMO
CAPO I - LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI
Articolo 43 Istituzione dellAlbo
Articolo 44 Soggetti esclusi
Articolo 45 Gestione dellalbo
Articolo 46 Associazioni del volontariato
Articolo 47 Modalità di esercizio dei diritti
Articolo 48 La partecipazione
Articolo 49 Contributi e servizi
Articolo 50 Norme transitorie
Articolo 51 Entrata in vigore