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STATUTO
ASSOCIAZIONE CIVICA PORTA NUOVA.
Art. 1 (costituzione e sede)
E’ costituita una associazione non riconosciuta denominata “Associazione civica Porta Nuova”.
L’associazione ha sede in Vasto (CH), via Osidia, n. 2.
Art. 2 (scopi)
L’associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
Essa persegue i seguenti scopi:
* promuovere l’informazione, la coscienza e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, al fine di favorire la crescita culturale e civile della città;
* curare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (statali, comunali, provinciali, regionali, enti pubblici etc.), allo scopo di promuoverne e controllarne le rispettive attività, per risolvere questioni di interesse pubblico;
* prevenire fenomeni di degrado urbanistico, impedire usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo;
* collaborare con altre associazioni cittadine o del quartiere, ricercando con esse ogni possibile unità di intenti e di azione.
Art. 3 (soci)
Nell’associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo.
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini, di qualsiasi cittadinanza, razza, religione ed età.
Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione.
Sull’ammissione a socio il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione. Il Consiglio direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale.
Art. 4 (organi)
Sono organi dell’Associazione :
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Art. 5 (l’assemblea dei soci)
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali; essa è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno. L'assemblea dei soci determina gli obiettivi dell’associazione e le iniziative atte a realizzarli.
L’Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ invece richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci presenti in assemblea per modificare lo statuto dell’associazione, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e per la nomina i la revoca dei liquidatori.
Non sono ammessi voti per corrispondenza. E’ ammesso il voto per delega ed ogni delegato può portare un massimo di due deleghe.
Art. 6 (il consiglio direttivo)
L’associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.
Il consiglio direttivo ha lo scopo di dare esecuzione pratica alla volontà dell’assemblea.
Non possono far parte del consiglio direttivo segretari politici o responsabili amministrativi a livello nazionale o territoriale di partiti od organismi politici formalmente riconosciuti.
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, come verrà determinato dall’assemblea dei soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il consiglio direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.
per lo studio di specifiche questioni il consiglio direttivo può costituire specifici gruppi di lavoro, ai quali possono essere invitati a partecipare anche esperti o tecnici esterni. Questi ultimi possono essere invitati a partecipare anche alle assemblee dei soci.
Il consiglio direttivo potrà nominare, altresì, un tesoriere, il quale, durante l'assemblea annuale dei soci, presenterà un resoconto relativo allo stato contabile dell’assemblea.
Art. 7 (il presidente)
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Art. 8 (il patrimonio sociale)
Il patrimonio sociale è costituito:
a. dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo;
b. da quote annuali stabilite periodicamente dal consiglio direttivo;
c. da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell’associazione;
d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 (scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 5 del presente statuto; l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, sarà, salvo diversa destinazione disposta dalla legge, destinato a finalità di pubblica utilità.
Art. 10 (disposizioni generali)
Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
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